ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 896 del 04/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2017

SOLLECITO IL 13/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12877
presentato da
VALIANTE Simone
testo di
Lunedì 4 dicembre 2017, seduta n. 896

   VALIANTE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la regione Campania, con decreto dirigenziale n. 257 del 2 maggio 2012, ha autorizzato la costruzione di un impianto di produzione di energia con tecnologia eolica nel comune di Conza della Campania. Gli enti interpellati estendevano il proprio consenso: l'Arpac e l'Asl di Avellino sulla compatibilità elettromagnetica e acustica dell'impianto, il comune di Conza della Campania sul profilo paesaggistico e la comunità montana «Alta Irpinia» sul vincolo idrogeologico. L'opera venne, dunque, considerata di «pubblica utilità, indifferibile e urgente»;

   trascorsi 4 anni, i sindaci dell'Alta Irpinia hanno chiesto una moratoria alla regione Campania contro la proliferazione degli impianti. Nel 2016, la moratoria viene approvata e la regione si impegna a realizzare il piano energetico ambientale regionale ed il piano territoriale regionale;

   nelle more, però, con decreto dirigenziale n. 205 del 4 agosto 2016, il progetto per Conza della Campania prosegue con delle modifiche, senza però alcun riferimento a un nuovo studio sull'impatto ambientale, prevedendo in particolare una proroga dell'inizio dei lavori ad avvenuta definizione del contenzioso al Consiglio di Stato promosso dal comune di Sant'Andrea di Conza;

   senza attendere la pronuncia del giudice amministrativo, però, sono iniziati lavori preliminari nell'area;

   il progetto prevederebbe l'installazione di 10 torri di altezza pari quasi a 200 metri in un'area contigua all'oasi del Wwf del lago di Conza (SIC e ZPS ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/Cee «Habitat» e 2009/147/UE «Uccelli») che, in considerazione del pregio ambientale e faunistico ivi contenuto, ben può essere considerata parte integrante dell'oasi stessa;

   sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che «in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei”, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti» (Corte Costituzionale n. 13 del 2014). In tale sentenza, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il criterio della distanza minima di 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, previsto dalla legge della regione Campania n. 11 del 2011 (articolo 1, comma 2) perché «il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare “le aree e siti non idonei” alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.» (così, ancora, Corte Costituzionale n. 13 del 2014);

   la sentenza 4878 del 18 ottobre 2017 del Tar Campania ha stabilito che «Il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni»; pertanto non possono essere considerate «sature» soltanto alcune zone o paesi, ma la questione riguarda tutta la provincia di Avellino, l'Alta Irpinia in particolare, che ad oggi produce quasi il 7 per cento sul piano nazionale dell'energia proveniente dall'eolico, in grado di soddisfare il bisogno di 160.000 famiglie –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione e delle problematiche descritte e quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza e anche sul piano normativo, per tutelare aree di notevole pregio ambientale prossime a siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale e per evitare la proliferazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in zone già caratterizzate dalla presenza di un considerevole numero di installazioni.
(5-12877)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione d'energia

zona protetta

energia rinnovabile