ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12857

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Abbinamenti
Atto 5/12819 abbinato in data 07/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 30/11/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 30/11/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/12/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/11/2017
Stato iter:
07/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/12/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/12/2017
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/11/2017

ATTO MODIFICATO IL 01/12/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/12/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/12/2017

DISCUSSIONE IL 07/12/2017

SVOLTO IL 07/12/2017

CONCLUSO IL 07/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12857
presentato da
DADONE Fabiana
testo presentato
Giovedì 30 novembre 2017
modificato
Venerdì 1 dicembre 2017, seduta n. 895

   DADONE, TRIPIEDI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Marica Ricutti, 39 anni, è madre separata di due figli di 10 e 5 anni d'età, alla quale è stato riconosciuto il diritto di accesso alle misure di agevolazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 al fine di seguire il figlio più piccolo disabile;

   il 28 novembre 2017 è stata pubblicata su vari siti di informazione la notizia del licenziamento della signora Ricutti da parte di Ikea dove prestava la propria attività da 17 anni. Secondo quanto riportato le ragioni del licenziamento sarebbero connesse alla difficoltà, per la 39enne, di rispettare gli orari di lavoro a causa delle esigenze di cura e assistenza riconosciutele in favore del minore disabile;

   come dichiarato dalla stessa donna: «Sono stata messa alla porta perché non ho accettato il turno delle 7 del mattino. Un orario che per me è complicato, come sa bene l'azienda»;

   dal canto suo, l'azienda ha dichiarato che «sta svolgendo tutti gli approfondimenti utili a chiarire gli sviluppi della vicenda. L'azienda vuole valutare al meglio tutti i particolari e le dinamiche relative alla lavoratrice oggetto della vicenda», secondo quanto riportato dai media e dai sindacati, infatti, l'azienda avrebbe deciso per il licenziamento a fronte di due casi di ritardo registrati a carico della donna;

   con decreto interministeriale del 12 settembre 2017 adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità per incentivare la contrattazione di secondo livello al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

   tale misura, giunta a circa tre anni di distanza dall'approvazione della legge delega, dimostra, a pochi mesi dalla sua adozione già i primi segni di inadeguatezza, considerando peraltro che, a decorrere dal 2015, con i decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act i diritti dei lavoratori sono stati progressivamente smantellati attraverso una eccessiva semplificazione e deresponsabilizzazione dei datori di lavoro attraverso il maggior favore della monetizzazione del licenziamento rispetto alla reintegra del lavoratore;

   il caso del licenziamento attuato da Ikea non sembra essere l'unico di tal genere e rischia anzi di diventare soltanto uno dei primi di una lunga serie che caratterizzeranno il futuro prossimo dei lavoratori in Italia;

   oltre al generale quadro normativo che si presenta particolarmente povero di tutele per chi lavora, si ravvisa, ad avviso degli interroganti, da parte dell'azienda, un preoccupante segnale di discriminazione e di violazione dei diritti al lavoro, alla famiglia e alla salute come sanciti dalla Carta costituzionale;

   risulta essersi verificato di recente un caso analogo a quello della signora Ricutti in Puglia, in cui un lavoratore barese, padre di due figli minorenni, è stato licenziato da Ikea per essersi trattenuto in pausa cinque minuti più del previsto –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare tempestivamente iniziative normative finalizzate a garantire la concreta tutela del diritto dei lavoratori, della famiglia e della salute nonché l'effettiva conciliazione delle esigenze di vita e lavoro.
(5-12857)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12857

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul licenziamento di una lavoratrice della Ikea di Corsico (MI); pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.
  Con riferimento al caso prospettato dagli interroganti segnalo che il Ministero che rappresento, a fronte delle notizie di stampa che riportavano la vicenda, ha tempestivamente attivato l'ispettorato Territoriale del lavoro di Milano per le verifiche di competenza.
  Dagli accertamenti compiuti è emerso che la lavoratrice è stata assunta dalla società IKEA Retail Italia srl il 10 maggio 2000 inizialmente con contratto a tempo parziale e determinato (16 ore settimanali). Successivamente il contratto è stato trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato. In un primo momento, la lavoratrice ha svolto diverse mansioni nell'ambito del reparto «Food» del punto vendita di Corsico e, nel corso di quest'anno, la stessa ha assunto la qualifica di addetta al Food Support svolgendo, all'interno del ristorante-bar, turni di lavoro di nove ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria ricompresa tra le 7.00 e le 22.00. La lavoratrice ha rappresentato ai responsabili aziendali che l'osservanza dei nuovi turni di lavoro avrebbe potuto comportare delle incompatibilità con la gestione delle proprie esigenze familiari, soprattutto nei giorni in cui la stessa avrebbe usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 per la cura del figlio minore affetto da disabilità. Tali difficoltà sarebbero state peraltro ulteriormente aggravate dalla riduzione del numero degli altri coordinatori addetti allo stesso reparto in cui era impiegata la lavoratrice.
  Ciononostante, in data 3 ottobre 2017, la Società ha notificato alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare con la quale le sono state imputate tre condotte irregolari in ordine al rispetto dei turni di lavoro. Secondo quanto affermato dai vertici aziendali – e confermato da fonti sindacali – alla contestazione disciplinare non è seguita la presentazione di controdeduzioni scritte da parte della lavoratrice che ha invece presentato delle giustificazioni in forma verbale solo in data 13 novembre 2017. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre precisato di aver chiesto – a seguito della contestazione – un incontro con la società, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
  Al riguardo, faccio presente che la nuova disciplina normativa sui licenziamenti è applicabile ai lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, mentre per i rapporti di lavoro in essere fino al 6 marzo 2015 si applica il regime di tutele contenuto nell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori): conseguentemente, nel caso in esame trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'articolo 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Pertanto, qualora la lavoratrice intenda impugnare il licenziamento, il giudice potrà annullarlo qualora accerti che il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
  Ciò premesso, le forme di tutela alle quali può fare ricorso la lavoratrice il cui caso si discute sono svariate: 1) la valutazione giudiziaria della legittimità del licenziamento; 2) l'applicazione delle misure e degli istituti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992, già peraltro utilizzata dalla lavoratrice; 3) il ricorso alle forme di sostegno al reddito rappresentato dalla Naspi.
  Da ultimo, come ha già detto il Ministro Poletti in risposta al Question time di ieri, ribadisco che le imprese, quando sono chiamate ad assumere decisioni che intervengono su situazioni personali e lavorative connotate da specifiche e delicate condizioni, come nel caso della lavoratrice di cui discutiamo, oltre al doveroso rispetto di norme e contratti, devono essere mosse anche dal rispetto di generali doveri di sensibilità e di responsabilità sociale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

licenziamento

vita lavorativa