ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12841

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/11/2017
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/11/2017
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

SVOLTO IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12841
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   PELILLO e FANUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i comuni possono concedere gratuitamente l'utilizzo dei propri impianti sportivi per finalità di particolare interesse pubblico e sociale, quali attività di persone disabili, attività scolastica, attività finalizzata a scopi di beneficenza;

   tali concessioni a titolo gratuito rientrano nell'ambito individuato dalla normativa di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede, a garanzia della trasparenza delle azioni della pubblica amministrazione, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

   in dettaglio l'ufficio comunale competente avvia l’iter amministrativo e quantifica, nell'atto di concessione, il vantaggio economico a favore di un soggetto no profit beneficiario, calcolato sulla base delle tariffe ordinariamente praticate (escluso Iva) e indicando contestualmente la disponibilità della somma «beneficiata» nell'ambito del proprio bilancio annuale;

   i servizi finanziari di vari comuni hanno sollevato la criticità dovuta all'emissione dell'autofattura imponibile Iva — sia in caso di concessioni gratuite, sia di esenzioni — calcolata non sulla base delle tariffe riscosse ma sulla base dei costi di esercizio per gli impianti sportivi, compreso l'ammortamento;

   ciò determinerebbe la necessità di prevedere nel bilancio comunale la copertura dell'Iva da versare, oltre che avviare procedure onerose nella definizione del beneficio economico da calcolare;

   in conseguenza di ciò molti comuni stanno considerando la possibilità di sopprimere tout court, a partire dal 2018, tutte le esenzioni e/o gratuità introducendo per le tipologie di attività attualmente esenti (come quelle destinate a disabili), tariffe ridotte, ma comunque sempre a pagamento, le quali, non dovendo avere carattere di «corrispettivo simbolico», sono commisurate in media al 20 per cento di quelle oggi praticate –:

   quali orientamenti il Ministro intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa circa la correttezza del procedimento amministrativo esperito fino ad oggi e se non ritenga utile assumere iniziative per fornire una interpretazione della disciplina amministrativo-contabile tale da garantire la possibilità per i comuni di riconoscere, a casistiche socialmente importanti, come la disabilità, le scuole o l'attività giovanile, vantaggi economici derivanti da concessioni gratuite di impianti sportivi, evitando per tali fattispecie l'applicazione dell'Iva a carico dei bilanci comunali e la conseguente traslazione sugli enti no profit.
(5-12841)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12841

  Nell'interrogazione in questione gli interroganti evidenziano preliminarmente che «i Comuni possono concedere gratuitamente l'utilizzo dei propri impianti sportivi per finalità di particolare interesse pubblico e sociale quali: attività di persone disabili, attività scolastica, attività finalizzata a scopi di beneficenza».
  Secondo gli onorevoli interroganti, in particolare, «l'ufficio comunale competente avvia l’iter amministrativo e quantifica, nell'atto di concessione, il vantaggio economico a favore di un soggetto no profit beneficiario, calcolato sulla base delle tariffe ordinariamente praticate (escluso IVA) e indicando contestualmente la disponibilità della somma «beneficiata» nell'ambito del proprio bilancio annuale».
  Inoltre, «i Servizi Finanziari di vari Comuni hanno sollevato criticità dovuta all'emissione dell'autofattura imponibile IVA – sia in caso di concessioni gratuite, sia di esenzioni – calcolata non sulla base delle tariffe riscosse ma sulla base dei costi di esercizio per gli impianti sportivi, compreso l'ammortamento».
  Tutto ciò premesso, viene chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze quali orientamenti «intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa circa la correttezza del procedimento amministrativo esperito fino ad oggi e se non ritenga utile fornire una interpretazione amministrativo-contabile tale da garantire la possibilità per i Comuni di riconoscere, a casistiche socialmente importanti come la disabilità, le scuole o l'attività giovanile, vantaggi economici derivanti da concessioni gratuite di impianti sportivi evitando per tali fattispecie l'applicazione dell'IVA a carico dei bilanci comunali e alla conseguente traslazione sugli enti no profit».
  Al riguardo, si fa presente che a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE «sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
   a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;
   b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa».

  Inoltre, sempre in base a quanto previsto dalla menzionata direttiva unionale, è possibile non assoggettare ad imposta esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi individuate in maniera specifica dal legislatore unionale, tra le quali non rientrano le operazioni indicate.
  Quanto alla problematica relativa alla misura della base imponibile delle prestazioni di servizi effettuate, la medesima è costituita, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del menzionato decreto presidenziale, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi forniti.
  Con particolare riguardo alla specifica situazione esposta dagli On.li Interroganti, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente che gli elementi rappresentati nel documento di sindacato non risultano sufficientemente chiari al fine di stabilire se gli impianti sportivi dei Comuni interessati siano gestiti dagli stessi in veste commerciale ovvero in veste istituzionale non commerciale, elemento propedeutico al fine di stabilire se il procedimento esperito sino ad oggi dai Comuni in relazione alla concessione gratuita dei predetti impianti sportivi a favore di attività di particolare interesse pubblico e sociale, sia stato o meno corretto anche sotto il profilo fiscale.
  Conseguentemente, su tali presupposti, non è possibile suggerire un'interpretazione volta a chiarire il trattamento fiscale da riservare alle concessioni in parola, ferma restando la possibilità di investirne nuovamente l'Agenzia delle entrate attraverso una descrizione più dettagliata e circostanziata della fattispecie prospettata.
  È stato, altresì, acquisito il parere del Dipartimento delle finanze, secondo cui nel caso oggetto dell'interrogazione in esame è da ritenere sussistente il presupposto soggettivo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per cui le operazioni in questione debbono essere regolarmente assoggettate ad imposta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica di sostegno

attrezzatura sportiva

IVA