ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 892 del 28/11/2017
Trasformazioni
Trasformato il 12/12/2017 in 4/18767
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/11/2017
Stato iter:
12/12/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/11/2017

TRASFORMA IL 12/12/2017

TRASFORMATO IL 12/12/2017

CONCLUSO IL 12/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12806
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 28 novembre 2017, seduta n. 892

   PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle prestazioni di servizi, si discute della rilevanza fiscale ai fini Iva delle notule pro forma (cosiddetti preavvisi di parcella o di compenso);

   l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 individua le regole che consentono di stabilire il momento di effettuazione ai fini Iva di una determinata operazione. In particolare, quanto alle prestazioni di servizi, i commi 3 e 4 individuano due differenti momenti cui collegare il sorgere dell'obbligazione tributaria: il primo, di carattere sostanziale, integrato dal pagamento, anche parziale, del compenso pattuito per l'operazione; il secondo, di carattere meramente formale, costituito dall'emissione della fattura, indipendentemente dal pagamento;

   la Corte di cassazione, in aderenza al dettato normativo, ha affermato che «in tema di Iva, la mera emissione di un documento non avente le caratteristiche formali della fattura, ancorché denominato in modo simile (nella specie, una “fattura pro-forma”), non è sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria, se non si dimostra che sussistevano i presupposti per l'emissione della fattura: i presupposti temporali per l'emissione della fattura sono infatti indicati espressamente dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e sono collegati al momento in cui l'operazione assoggettabile ad imposta si considera effettuata» (cfr. Corte di cassazione 21 maggio 2008, n. 12913);

   il disposto dell'articolo 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili [...]», ritenendo ugualmente validi i documenti equivalenti alla fattura;

   la norma è di diretta attuazione dell'articolo 219 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che consente agli Stati membri di ritenere ugualmente validi i documenti equivalenti alla fattura;

   in base all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dunque, le operazioni possono essere certificate mediante un documento che assume la forma di «nota, conto, parcella e simili», purché contenga tutti gli elementi propri della fattura;

   in pratica, non è rilevante il nomen quanto piuttosto il contenuto del documento, al fine di valutare se lo stesso contenga o meno gli estremi per essere considerato una fattura Iva;

   diventa allora dirimente capire quando si è in presenza di un documento che, indipendente dalla condizione sostanziale integrata dal pagamento (che impone sempre l'emissione della fattura), possa considerarsi formalmente emessa una vera e propria «fattura» rilevante ai fini Iva –:

   quale sia la rilevanza fiscale ai fini Iva dei preavvisi di parcella e quali requisiti sostanziali debbano avere tali documenti per non essere considerati alla stregua di una fattura.
(5-12806)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi