ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12775

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 890 del 22/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 22/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12775
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Mercoledì 22 novembre 2017, seduta n. 890

   SCHULLIAN. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha introdotto nell'ordinamento il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo per il mero ritardo da parte della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte e per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso in capo alla stessa;

   come emerge anche dalla direttiva della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 9 gennaio 2014, recante linee guida per l'applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte», la disposizione in questione intende garantire l'effettività dei princìpi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tutelare i privati danneggiati dalla violazione dell'obbligo di rispettare il termine di conclusione di un procedimento amministrativo;

   questa fattispecie si distingue nettamente da quella del risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, in quanto prescinde dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno, del comportamento doloso o colposo dell'amministrazione e dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla stessa;

   i commi 10 e 12 dell'articolo 28 prevedono che le disposizioni si applichino, in via sperimentale, ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati a decorrere dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che, decorsi 18 mesi e sulla base del monitoraggio relativo all'applicazione, siano stabiliti la conferma, la rimodulazione o la cessazione delle disposizioni in questione con un regolamento emanato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata;

   tale regolamento, a tutt'oggi, sembra non essere stato ancora emanato –:

   quali siano i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 2013 e come intenda procedere il Governo con riferimento alla conferma, alla rimodulazione o alla cessazione e disposizioni ivi previste.
(5-12775)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura amministrativa

indennizzo

danno