ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12772

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 889 del 21/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 21/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA 21/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 21/11/2017
Stato iter:
22/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/11/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 22/11/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/11/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/11/2017

SVOLTO IL 22/11/2017

CONCLUSO IL 22/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12772
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Martedì 21 novembre 2017, seduta n. 889

   CHIARELLI e MENORELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   in materia di contributo unificato l'articolo 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha introdotto il seguente comma 2-bis all'articolo 120 del codice processo amministrativo: «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti (...) va impugnato nei termini di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli atti procedimentali privi di immediata lesività»;

   tale previsione comporta, fra l'altro, un grave incremento delle spese del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici, con criticità rispetto agli articoli 24 e 113 Costituzione;

   sul sopracitato articolo 204 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il Consiglio di Stato, nel parere n. 855/2016, ha posto in luce l'esigenza di rimodulare gli effetti della disposizione in parola sul contributo unificato, per non ledere «il valore costituzionale e sovranazionale dell'effettività della difesa», considerato l'onere di immediata impugnazione che grava le parti con ulteriori, nonché molto gravosi costi processuali;

   in varie occasioni l'Unione nazionale avvocati amministrativisti ha denunciato come l'abnorme appesantimento dei costi di giustizia in materia di appalti abbia prodotto una verticale discesa del ricorso alla giustizia, con i relativi rischi sotto il profilo dei controlli di legalità sugli appalti pubblici, nonché sul gettito complessivo a favore dell'erario –:

   se il Governo intenda fornire i dati relativi al numero di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato depositati dall'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, in forza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 30 ottobre 2017, nonché quelli relativi ai ricorsi giurisdizionali di primo grado e in appello depositati in un periodo della medesima durata da calcolarsi a ritroso rispetto alla vigenza del citato comma 2-bis dell'articolo 120.
(5-12772)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-12772

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti segnalano come l'introduzione, ad opera dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del comma 2-bis all'articolo 120 del codice amministrativo, laddove prevede l'autonoma ed immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, determinerebbe un eccessivo incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici, con ricadute negative non solo sul pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, ma anche sul controllo di legalità in materia di appalti pubblici contenendo il ricorso alla giustizia.
  Su tali premesse, chiedono di conoscere l'andamento dei flussi dei ricorsi depositati dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nel periodo successivo all'entrata in vigore della citata disposizione e nel corrispondente periodo precedente.
  Va innanzitutto precisato che la tassazione a mezzo di contributo unificato – proprio per la sua natura di entrata tributaria – trova applicazione anche nel processo amministrativo, con importi variabili in ragione della tipologia di controversia o atto. Inoltre, la recente modifica normativa non ha inciso sulla misura del contributo unificato, rimanendo lo stesso regolato, come in precedenza, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico sulle spese di giustizia.
  Sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, competente per la materia in discussione, emerge che nei due periodi considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo e peraltro evidenzia un trend crescente. Infatti, nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30 ottobre 2017 ne risultano depositati complessivamente (inclusi gli autonomi giudizi ex articolo 120, comma 2-bis) 6.404.
  Così riassunti i dati, la Presidenza del Consiglio ha segnalato che tali rilevazioni non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l'incidenza avuta dalla riforma nella parte in cui ha previsto l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa.
  In particolare, ha precisato che «occorre infatti anche considerare che la scelta di non impugnare immediatamente l'ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni diverse dal “costo” legato al contributo unificato, quali l'elevato numero di concorrenti in gara a fronte dell'alea legata all'aggiudicazione della gara».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavori pubblici

ricorso per annullamento