ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12639

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 08/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 08/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
09/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/11/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 09/11/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/11/2017

SVOLTO IL 09/11/2017

CONCLUSO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12639
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   SOTTANELLI e ABRIGNANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il bollo sulle auto storiche e sulle moto d'epoca è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ne ha previsto l'esenzione solo per quelle con età pari o superiore a 30 anni, mentre i veicoli storici ventennali, ossia, quelli con età tra 20 e 29 anni, sono soggetti alla normale tassa automobilistica regionale di possesso;

   in particolare l'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico;

   la legge n. 190 del 2014 non è stata recepita da tutte le regioni allo stesso modo e questo ha comportato la proposizione innanzi alla Corte Costituzionale di diversi conflitti di attribuzione;

   ciascuna regione, infatti, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge regionale; in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dà facoltà a ciascuna regione di approvare, entro il 10 novembre di ciascun anno, variazioni tariffarie (in più o in meno) nel limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente;

   su tale tributo, nel suo complesso, si è formata nel corso degli anni una articolata stratificazione di competenze che sono ripartite fra Stato e regioni; più precisamente, nei riguardi delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome di Bolzano-Alto Adige e di Trento è stata affidata ogni competenza di gestione afferente il tributo, ivi compresa la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso (ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997);

   il Ministero dell'economia e delle finanze aveva previsto un gettito a regime (ovvero in maniera permanente per ogni annualità di bilancio futura) di 78,5 milioni di euro dall'anno 2015 –:

   quale sia stato effettivamente il gettito derivante dall'incasso della tassa automobilistica regionale di possesso per i veicoli ed i motoveicoli con età compresa tra i venti e i ventinove anni per gli anni 2015 e 2016.
(5-12639)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12639

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere l'ammontare del gettito riscosso per gli anni 2015 e 2016, a titolo di tassa automobilistica regionale di possesso, per i veicoli ed i motoveicoli con età compresa tra venti e ventinove anni interessati dall'abolizione dell'esenzione vigente in caso di particolare interesse storico collezionistico.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 666 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha soppresso l'agevolazione vigente relativa ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, abrogando il citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 a partire dal 1o gennaio 2015.
  La relazione tecnico-finanziaria a corredo della disposizione menzionata ha stimato, sulla base dei dati-macro forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un maggior gettito annuo a regime di 78,5 milioni di euro, correlato all'abolizione dell'esenzione che, come anzidetto, riguardava solo una parte dei veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  Tanto premesso, come già precisato nella risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-12299 presentata dall'Onorevole Lodolini del 28 settembre scorso, in merito ai dati di gettito una valutazione dell'effettivo impatto dell'abrogazione del beneficio può essere effettuata confrontando il gettito annuale della tassa automobilistica relativo ai veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  A tal proposito, il Dipartimento evidenzia che, rispetto all'anno 2014, il gettito riferibile alla classe di anzianità di veicoli sopra considerata ha fatto registrare un incremento di 54,4 milioni di euro per il 2015 e di 81,5 milioni di euro per il 2016.
  Detto incremento, a parere del Dipartimento delle finanze, può essere ritenuto imputabile in linea di massima all'abolizione dell'esenzione di cui si discute.
  Pertanto, deve osservarsi che, per l'ultima annualità disponibile, ossia il 2016, l'incremento di gettito rilevato appare sostanzialmente coerente con la stima originaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tassa sui veicoli

veicolo a motore

conflitto di giurisdizioni