ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 881 del 06/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12603
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Lunedì 6 novembre 2017, seduta n. 881

   BUSINAROLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il 19 ottobre 2017 sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato pubblicato il progetto «linea AV/AC Torino-Venezia – Tratta Verona-Vicenza-Nodo AV/AC di Verona: ingresso est»;

   nel relativo «avviso al pubblico» si legge che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione chiunque abbia interesse può visionare sul sito web il progetto e presentare in forma scritta proprie osservazioni;

   l'articolo 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che: «(...) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e che le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti», mentre la documentazione di cui all'avviso pubblico, a quanto risulta all'interrogante, è stata depositata solo il 19 ottobre 2017;

   la delibera dell'Anac n. 924 del 7 settembre 2016, prevede che i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati, e per i quali la procedura di Via è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del cosiddetto «nuovo codice degli appalti», sono approvati secondo la disciplina vigente, mentre le procedure e i contratti per cui i bandi sono pubblicati successivamente, rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice;

   l'articolo 11, comma 5, legge n. 152 del 2016, precisa che: «La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»;

   l'articolo 34, comma 4, della legge n. 221 del 2012 è stato abrogato dall'articolo 217, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   il progetto preliminare è stato depositato per la procedura di Via il 19 ottobre 2016;

   il «nodo AV/AC di Verona» non è riferibile agli interventi prioritari previsti dall'allegato «Fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Def 2017 e non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica;

   il nodo di Verona est non è mai stato in procedura di valutazione di impatto ambientale, dunque non rientra nella fattispecie prevista dalla direttiva dell'Anac;

   l'8 febbraio 2008 la Commissione Via del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rilasciava il parere sullo studio di impatto ambientale accluso al progetto preliminare e riguardante tutto il odo di Verona;

   il 13 novembre 2008 la Corte dei Conti rigettava la registrazione della delibera del Cipe n. 10 del 2008;

   il 18 ottobre 2006 sul quotidiano L'Arena di Verona veniva comunicato l'avvio del procedimento denominato «Nodo Av/Ac di Verona – ingresso ovest»;

   il frazionamento degli interventi che modificano un'area territoriale sono inammissibili perché potrebbe portare a risultati ben diversi nella valutazione di impatto ambientale rispetto ad una valutazione globale sull'incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate (si veda la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209 del 2011);

   la direttiva 2014/52/UE pone la consultazione al pubblico come fase centrale della intera procedura di valutazione di impatto ambientale –:

   se prima dell'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale, il nodo «AV/AC» di Verona debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, pena l'annullamento del procedimento, e se non si ritenga che comunque la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto preliminare del «nodo AV/AC di Verona» debba essere annullata, poiché tale progetto va sottoposto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, articoli 23 e 24, che prevede il termine di 60, anziché 30 giorni, per le osservazioni del pubblico.
(5-12603)