Legislatura: 17Seduta di annuncio: 880 del 27/10/2017
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 27/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 27/10/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 09/11/2017 Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 09/11/2017 Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/10/2017
DISCUSSIONE IL 09/11/2017
SVOLTO IL 09/11/2017
CONCLUSO IL 09/11/2017
SOTTANELLI e ZANETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nella fase iniziale del tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, si effettuano due iscrizioni, una al registro praticanti dell'ordine territoriale di appartenenza e l'altra al registro dei praticanti revisori legali presso il Ministero interrogato;
fino al 30 giugno 2013, coloro i quali non avevano provveduto all'iscrizione del registro praticanti revisori avevano la possibilità di effettuare il riconoscimento del tirocinio pregresso, sanando la mancata iscrizione; attualmente, invece, questa possibilità è stata oggetto d'inadempienza, motivo per il quale è necessario ripetere l'iscrizione al registro praticanti revisori e attendere ancora tre anni prima dell'iscrizione;
a tal fine, gli effetti negativi e penalizzanti sul piano economico e temporale, determinati dalla suesposta procedura, nei confronti dei soggetti interessati, risultano, a giudizio dell'interrogante, evidenti e manifesti, in considerazione dell'impossibilità dell'avvio della professione di revisore legale, nei tempi congrui;
al riguardo, a parere degli interroganti, sarebbe necessario per tutti i soggetti che hanno già superato l'esame di stato di abilitazione alla libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, effettuare il riconoscimento del tirocinio pregresso senza dover ripetere l'iscrizione, attendere ulteriori tre anni e sostenere ulteriori esami –:
quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e, in particolare, in merito ai requisiti attualmente previsti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di coloro che sono risultati idonei all'abilitazione della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
(5-12583)
Con l'interrogazione in esame, evidenziati i vantaggi che discenderebbero a favore degli aspiranti professionisti dal riconoscimento del tirocinio per revisori legali, sulla base di apposita dichiarazione di svolgimento pregresso, si richiedono in proposito le pertinenti valutazioni.
Al riguardo, si rappresenta che il riconoscimento «a posteriori» di un periodo di tirocinio professionale trova un ostacolo nel vigente quadro normativo.
L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, – che reca il Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – stabilisce, infatti, che «il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro».
Tale previsione traduce, senza margini di discrezionalità, una precisa disposizione della direttiva europea di riferimento: il revisore non è tale se non ha maturato una esperienza teorico pratica di tre anni prima dell'esame.
Con l'adozione di detta disciplina si è dovuto contestualmente abrogare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva, all'atto dell'iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, il riconoscimento di un periodo di tirocinio, seppure svolto anteriormente all'iscrizione stessa.
Con la completa delineazione del vigente regime non è possibile, quindi, prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolti, in difetto della anteriore e formale iscrizione nel relativo registro.
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