ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 880 del 27/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12581
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Venerdì 27 ottobre 2017, seduta n. 880

   PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce, ai fini della richiesta del rimborso delle imposte dirette, il termine di 48 mesi dalla data del versamento, ciò in ogni caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento;

   con riferimento, invece, all'ipotesi in cui la legge preveda uno o più acconti e un eventuale saldo, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione 459/E del 2 dicembre 2008, la quale, in linea con l'indirizzo della Corte di Cassazione, ha precisato che il termine decorre dal versamento dell'acconto soltanto quando il pagamento sia stato fatto «in totale assenza del presupposto», mentre, qualora la richiesta di restituzione riguardi «eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva (...)» il termine decorre dal versamento del saldo o della relativa scadenza; sulla stessa linea si pongono le circolari successive n. 16/E del 14 aprile 2009 e n. 8/E del 3 aprile 2013;

   mentre è chiaro che, in caso di totale insussistenza dell'obbligo di versare l'acconto — per totale mancanza del presupposto impositive o per contrarietà della norma impositiva alla Costituzione o al diritto comunitario — il termine decorre fin dal relativo versamento, permangono invece incertezze e dubbi applicativi, riscontrati nell'operatività di molti uffici locali dell'Agenzia delle entrate, circa le ipotesi in cui l'errore di diritto non comporti la totale insussistenza dell'obbligazione di imposta, ma incida sul regime dell'obbligazione, pur sussistente; si pensi, a titolo esemplificativo, all'errore di diritto riguardante la qualificazione del contribuente e, di riflesso, elementi essenziali dell'imposta, quali l'aliquota applicabile e/o il regime legale della base imponibile: infatti, in questi ultimi casi occorre sempre attendere la dichiarazione annuale per fissare l'entità del tributo e, conseguentemente, determinare l'esatta quantificazione della parte indebitamente versata e rimborsabile –:

   se intenda assumere iniziative per chiarire che, in tutti i casi in cui l'errore di diritto tocchi il regime della obbligazione d'imposta il quale conseguentemente non comporta la totale insussistenza della stessa, il termine per proporre istanza di rimborso decorre dalla scadenza stabilita per il versamento del saldo e non dalla data del versamento del primo acconto oggetto dell'errore sopra richiamato.
(5-12581)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

partito politico

base imponibile