ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12562

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 878 del 25/10/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/03300
Abbinamenti
Atto 5/12272 abbinato in data 26/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: COMINELLI MIRIAM
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 25/10/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 25/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/10/2017
Stato iter:
26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/10/2017
Resoconto MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/10/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/10/2017

DISCUSSIONE IL 26/10/2017

SVOLTO IL 26/10/2017

CONCLUSO IL 26/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12562
presentato da
COMINELLI Miriam
testo di
Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   COMINELLI, PATRIZIA MAESTRI e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in Italia esiste una grave disuguaglianza nel trattamento del rapporto di lavoro che riguarda un rilevante numero di lavoratori, soprattutto donne, spesso di classi sociali e socio-economiche disagiate; si tratta del personale in forza negli appalti delle scuole italiane per i lavori di pulizia, ristorazione e ausiliarato;

   in Italia tutti i lavoratori che incorrono in periodi di disoccupazione involontaria possono usufruire di misure di sostegno economico, anche i lavoratori stagionali;

   il sistema di welfare italiano tenta di venire in aiuto ai lavoratori che per cause indipendenti dalla loro volontà subiscono periodi di mancata occupazione e, quindi, di mancato reddito;

   fa eccezione il personale che garantisce nelle scuole sia i servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato assunti con contratti del turismo o dei multiservizi sia i servizi di supporto e assistenza alla persona assunti con contratti delle cooperative sociali;

   questi servizi sono ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative le cui dipendenti sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva;

   si tratta soprattutto di donne con contratti part time che difficilmente superano le 15 ore alla settimana per quelle assunte con il contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo (ristorazione) e le 14 ore per quelle assunte con il contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo dei multiservizi (servizi di pulizia e ausiliariato). In alcuni casi per necessità operative delle scuole hanno orari anche inferiori ai minimi contrattuali (6/9 ore settimanali nelle medie);

   è analoga anche la situazione delle lavoratrici impegnate nei servizi di integrazione e assistenza ad personam nelle scuole. Figure indispensabili assunte con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo delle cooperative sociali. La loro attività, legata non solo al calendario scolastico ma alla stessa presenza dei soggetti da assistere, viene a essere interrotta anche nei momenti in cui tali soggetti per vari motivi non frequentano le scuole;

   si sta parlando di lavoratrici che, nella loro maggioranza, non hanno neppure usufruito in questi anni del «bonus Renzi» introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014;

   nei periodi di sospensione estiva sono prive di qualsiasi reddito e non ricevono neppure gli assegni famigliari;

   inoltre, le lavoratrici sono penalizzate anche a livello pensionistico: per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52 settimane ai fini dell'accesso alla pensione;

   questo avviene nonostante la direttiva 97/81/CE sulla non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale;

   il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla direttiva su citata e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 396/2010, confermata dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cassazione 24532/2015; Cassazione 24647/2015; Cassazione 29 aprile 2016 n. 8565, Cassazione 10 novembre 2016 n. 22936) espone l'Inps al riconoscimento dei periodi non considerati fini dell'accesso alla pensione dei lavoratori a tempo parziale ed anche alle spese legali;

   negli ultimi anni sono state numerose le sentenze su questo tema: ci sono voluti fatica e tempo per le lavoratrici per farsi riconoscere un diritto, ma si tratta anche di un costo per l'Inps che viene condannato regolarmente a rifondere le spese –:

   se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere un'iniziativa normativa per adeguare la legislazione italiana alla direttiva europea, evitando così migliaia di ricorsi e cause da parte delle lavoratrici nei confronti dell'Inps e le conseguenti spese legali a carico dell'Inps medesimo;

   se non ritenga di assumere iniziative per estendere la possibilità di usufruire della «Naspi» o di altra misura di sostegno al reddito al personale degli appalti scolastici al fine di sanare questa ineguaglianza che riguarda sul territorio nazionale alcune decine di migliaia di persone, soprattutto donne.
(5-12562)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12562

  Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
  Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
  Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI, occorrono i seguenti requisiti:
   stato di disoccupazione;
   tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
   trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

  Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra part-time orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra full time e part-time.
  Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: «Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero». Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che: «... ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale», rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in part-time verticale non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
  Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale.
  Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento.
  Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

lavoro a tempo parziale

sentenza della Corte CE