ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 878 del 25/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12533
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   AMODDIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 15 novembre 1973, n. 734 (recante «Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari»), oltre all'introduzione di un assegno perequativo pensionabile, ha previsto, all'articolo 4, l'istituzione, con decorrenza, dal 1° gennaio 1973, di una «indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale», nella misura e con le modalità da stabilire con atto regolamentare. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (recante il «Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»), ha stabilito, all'articolo 1, differenziate misure dell'indennità di rischio – riconosciuta «per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi» – secondo la classificazione delle prestazioni in cinque gruppi. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 ha poi demandato ad appositi decreti del Ministro competente di stabilire «la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente articolo 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate». Per quanto qui interessa, il gruppo IV n. 3 della tabella A le «prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso». In parallelo con la legge 15 novembre 1973, n. 734, fu emanata la legge 27 ottobre 1973, n. 628 (recante «Concessione dell'assegno perequativo al personale militare»), essa pure istitutiva di assegno perequativo e tesa al riordino di emolumenti accessori. L'articolo 6 della legge suddetta, rinviò, a quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile, per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità di cui alle seguenti leggi: Legge 7 maggio 1959, n. 324; Legge 9 luglio 1967, n. 563; Legge 5 febbraio 1965, n. 26; regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; Legge 7 ottobre 1957, n. 969; Legge 28 marzo 1968, n. 416. È evidentemente su tale base normativa che con parere della sezione I il Consiglio di Stato n. 722/80 del 3 aprile 1981 riconobbe che il personale militare aveva titolo a fruire dell'indennità di rischio al pari di quanto previsto dal personale civile dell'Amministrazione della difesa. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con la circolare n. AD1/12/2/2090 del 5 maggio 1982, è stato richiamato che «il Tesoro ha suggerito di predisporre un decreto per ciascuna Forza Armata, ricettizio dei decreti interministeriali già emanati per il personale civile». Orbene, continua il trattamento sperequativo riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli aeroporti; il personale appartenente a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza percepisce infatti una indennità di esposizione al rumore. In particolare, gli operatori della Polizia di Stato sono stati riconosciuti quale categoria esposta ai rischi in questione, dal Ministero dell'interno con decreto interministeriale del 12 luglio 1983, ad ulteriore riprova di un frequente trattamento sperequativo e lesivo, non solo della dignità della Polizia penitenziaria, ma anche degli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto espresso in premessa;

   se quali iniziative normative e amministrative siano finora state adottate o si intendano adottare, per quanto di competenza, per adeguarsi con efficacia e tempismo alla suddetta norma.
(5-12533)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamento

personale civile

protezione del consumatore