ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12532

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 878 del 25/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12532
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo di
Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   FANUCCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la grande crisi, a partire dal 2008, ha causato profonde trasformazioni nel tessuto economico e sociale del nostro Paese, generando un grave aumento dell'indebitamento e delle insolvenze delle famiglie e delle imprese;

   la possibilità di uscire da tutto ciò è stata inizialmente offerta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che definisce il sovraindebitamento come «una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni»;

   la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 offre tre sistemi per la risoluzione della crisi: la procedura dell'accordo di ristrutturazione (dedicata a imprenditori non fallibili e liberi professionisti); la procedura del piano del consumatore (che si caratterizza per l'assenza di un procedimento volto ad acquisire il consenso dei creditori); in alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio;

   per contemperare le contrapposte posizioni di debito e credito, lo strumento tipizzato nell'accordo di ristrutturazione è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente. Il piano del consumatore, invece, deroga a tale schema, in quanto determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria. Ne consegue, che il ricorso a tale istituto incontra: limiti «espressi», individuati nella necessaria qualificazione del ricorrente come consumatore e nella meritevolezza e necessità di rispettare la cosiddetta moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari; limiti «impliciti» nella durata massima che può avere il piano;

   relativamente alla durata massima del piano la legge n. 3 del 2012 non pone un limite temporale al piano del consumatore. Questo ha creato una discrezionalità nelle decisioni dei giudici che ha portato a decreti molto differenti riguardo alla durata per il ripianamento del debito contratto: il tribunale di Rovigo ha rigettato la richiesta di un piano di 12 anni, alludendo al fatto che la giurisprudenza abbia pressoché unanimemente ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano in cinque anni, mentre il tribunale di Pistoia e quello di Napoli hanno omologato un piano, rispettivamente, di circa 8 e 17 anni; il tribunale di Catania ha previsto una dilazione in 30 anni e il salvataggio della prima casa del sovraindebitato; il tribunale di Bergamo ha omologato piani da eseguire in 7 anni; il tribunale di Verona ha omologato un piano del consumatore in 25 anni con rate mensili di 700 euro;

   il Senato ha approvato definitivamente la legge delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui articolo 9, interamente dedicato al sovraindebitamento, mira ad aggiornare la legge n. 3 del 2012;

   il Governo dovrà ora emanare i decreti legislativi nel rispetto dei princìpi e delle tempistiche previsti da una legge –:

   se il Governo, nella stesura dei decreti legislativi, non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per introdurre norme più dettagliate relativamente la durata del piano del consumatore, al quale non può applicarsi la «legge Pinto» perché l'esecuzione del piano inizia dopo l'omologazione, sotto la vigilanza degli organismi di composizione della crisi, quando il processo davanti al giudice è chiuso, ciò affinché la giurisprudenza non ponga un limite temporale di esecuzione del piano che non vada incontro alle reali esigenze delle famiglie in gravi difficoltà.
(5-12532)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumatore

indebitamento

alleggerimento del debito