Legislatura: 17Seduta di annuncio: 874 del 19/10/2017
Primo firmatario: ANTEZZA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2017 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 27/11/2017
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 19/10/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2017
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/11/2017
TRASFORMA IL 27/11/2017
TRASFORMATO IL 27/11/2017
CONCLUSO IL 27/11/2017
ANTEZZA, OLIVERIO, COVA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, FIORIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22 giugno 2017 ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede al Governo di intervenire, promuovendo una modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, per arginare il fenomeno dell'incremento diffuso di fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che rappresenta una minaccia per le colture agricole e, ormai sempre più spesso, anche per la popolazione;
il fenomeno rende necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all'esercizio venatorio;
la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le «guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali» si possono avvalere nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, siano «tassativamente» quelle riportate nell'elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali;
ad avviso delle regioni, i soli soggetti ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile; esse prospettano quindi la necessità di ampliare la platea dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo;
le regioni chiedono in particolare una modifica del richiamato articolo 19 della legge n. 157 del 1992 al fine di introdurre la figura dell’«operatore abilitato», previa frequenza di appositi corsi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, per quanto di competenza, ritenga percorribile la strada proposta dall'ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 22 giugno 2017 in relazione alla modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.
(5-12496)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regione rurale
fauna
prodotto agricolo