ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12485

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 873 del 18/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/10/2017
Stato iter:
19/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/10/2017
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/10/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/10/2017
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/10/2017

SVOLTO IL 19/10/2017

CONCLUSO IL 19/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12485
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

   PIAZZONI, LENZI e RIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Piana degli Albanesi (provincia di Palermo), con delibera di giunta del 23 agosto 2017, ha indetto l'avvio di una procedura selettiva per l'affidamento di incarico professionale di n. 2 assistenti sociali a tempo determinato, in quanto sprovvisto del servizio;

   come chiaramente esplicitato dalla delibera, elemento fondamentale del suddetto incarico è individuato nella totale gratuità dello stesso, stante la compresenza di stringenti vincoli di finanza pubblica che non permettono l'assunzione a pieno titolo della figura professionale in questione;

   l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha espressamente previsto tra le funzioni fondamentali degli enti locali la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle rispettive prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. La legge della regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22, dispone, inoltre, all'articolo 5, che gli enti locali istituiscano un apposito ufficio per il servizio sociale, dotato di personale adeguato, e successivamente, il decreto presidenziale della regione siciliana del 29 giugno 1988, ne definisce l'organizzazione ed il numero di professionisti in base al numero degli abitanti;

   la vicenda desta dunque perplessità, in quanto delineerebbe un quadro in cui un servizio previsto dalla legge, riservato a professionalità qualificate che svolgono un ruolo molto delicato all'interno della comunità, avendo compiti, mansioni e responsabilità ben definite, verrebbe affidato a titolo gratuito;

   il presidente dell'Ordine degli assistenti sociali, stigmatizzando il bando in questione, in quanto contrario al codice deontologico, ha sottolineato come altri casi simili a quello descritto in premessa si siano verificati proprio in Sicilia;

   con l'avvio del reddito d'inclusione (ReI), ai sensi della legge 15 marzo 2017, n. 33, e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, occorre rilevare che fondamentali servizi, considerati come livello essenziale delle prestazioni, sono affidati al servizio sociale professionale. Bisogna precisare, infine, che con l'estensione su tutto il territorio nazionale del sostegno per l'inclusione attiva (Sia) sono state messe a disposizione degli ambiti territoriali risorse per 480 milioni di euro a valere sul Pon inclusione per rinforzare i servizi necessari al miglior funzionamento delle misure di contrasto alla povertà –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché tale funzione fondamentale sia garantita nelle modalità previste dalla legge su tutto il territorio nazionale.
(5-12485)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12485

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Piazzoni e altri, inerente alla procedura selettiva indetta, con delibera del 23 agosto 2017, dal Comune di Piana degli Albanesi (PA), per l'affidamento, a titolo gratuito, di due posti di assistente sociale a tempo determinato.
  Al riguardo, occorre precisare che con sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, il Consiglio di Stato (Sez. V) si è pronunciato sulla possibilità, in capo alla Pubblica Amministrazione, di procedere, nell'ambito di un bando di gara, al conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito. Secondo il Collegio occorre, in primo luogo, verificare se la normativa vigente consente la gratuità del contratto di prestazioni di servizi (professionali) e, più precisamente, se un contratto di prestazioni di servizi (professionali) che preveda il solo rimborso delle spese, contrasti o meno con il paradigma normativo dell'appalto pubblico di servizi, posto che l'articolo 3, lettera ii), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli «appalti pubblici» «come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi», mutuando tale connotazione di onerosità dal diritto europeo.
  Occorre dunque chiarire la portata e il significato, soprattutto nel contesto comunitario, dell'espressione «a titolo oneroso». Al riguardo, secondo il Consiglio di Stato, una lettura sistematica delle previsioni comunitarie e nazionali induce a ritenere che l'espressione «contratto a titolo oneroso» può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato, o in parte diverso, rispetto alla accezione tradizionale privatistica. Secondo il Collegio, infatti, la garanzia di serietà dell'offerta e di affidabilità dell'offerente può essere ragionevolmente assicurata da vantaggi economicamente apprezzabili, potenzialmente derivanti dal contratto, anche se non direttamente finanziari.
  In conclusione, secondo il Consiglio di Stato non vi è una estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
  Occorre peraltro ricordare che consolidata giurisprudenza ritiene da tempo che possano partecipare alle gare pubbliche figure del c.d. terzo settore, per loro natura prive di finalità lucrative, alle quali pertanto è stato ritenuto non estendibile il principio del cosiddetto «utile necessario» fondato sulla inaffidabilità di una offerta in pareggio perché contro il naturale scopo di lucro. Tale giurisprudenza dimostra, dunque, che l'utile finanziario in realtà non costituisce elemento indispensabile dal diritto vivente dei contratti pubblici.
  Pertanto, alla luce della predetta sentenza, la pratica segnalata dagli interroganti non appare porsi al di fuori dei confini dell'applicazione della normativa del Codice degli appalti, specialmente quando tale pratica risulta ispirata, come nel caso di specie, all'esigenza generale di contenimento della spesa pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni paramediche

servizio sociale

economia pubblica