ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12448

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 870 del 13/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: FAMIGLIETTI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PICCOLO GIORGIO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 23/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/10/2017
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 30/11/2017
Resoconto FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/10/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/11/2017

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

SVOLTO IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12448
presentato da
FAMIGLIETTI Luigi
testo presentato
Venerdì 13 ottobre 2017
modificato
Lunedì 27 novembre 2017, seduta n. 891

   FAMIGLIETTI, GIORGIO PICCOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   un importante passo in avanti per la soluzione della complessa problematica relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori ex Isochimica è stato reso possibile anche grazie alla disposizione di cui al comma 275 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

   essa, infatti, ha esteso la platea dei soggetti ammessi al beneficio del pensionamento anticipato, comprendendovi anche i lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016;

   al riguardo, però, l'Inps, ha da un lato chiarito che le disposizioni di cui al citato comma sono applicabili anche agli ex lavoratori Isochimica che poi hanno svolto lavori socialmente utili, dall'altro ha rigettato le richieste di pensionamento anticipato presentate da coloro che, invece, sono transitati nel pubblico impiego e che risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Inpdap, Ipost); in sostanza l'Ente ha specificato che la citata disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 275 del 1992 in quanto titolari di un'anzianità assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché gli stessi siano transitati in forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall'Inps, derogando all'articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014 che riconosce il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, solo agli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria;

   tale interpretazione – che a parere dell'interrogante opera una illegittima restrizione della platea dei beneficiari, determinando una irragionevole disparità di trattamento tra quei lavoratori ex Isochimica che hanno poi svolto lavori socialmente utili e quelli che, invece, sono successivamente transitati nel pubblico impiego – si pone senza dubbio in contrasto con lo spirito stesso della norma istitutiva dei benefici previdenziali, il cui presupposto fondamentale è proprio la sussistenza di una patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta;

   la questione è stata già portata formalmente all'attenzione del Ministero nel corso dell'esame parlamentare del cosiddetto decreto Sud (A.C. 4601), attraverso la presentazione di un ordine del giorno (il n. 9/4601/76) accolto dal Governo nella seduta del 1° agosto 2017; con tale atto si impegnava, in sostanza, il Governo ad assumere quanto prima ogni iniziativa di competenza volta a chiarire, e comunque a prevedere, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma anche agli ex lavoratori Isochimica che, transitati nel pubblico impiego, hanno effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato abbia intrapreso per dare attuazione all'ordine del giorno accolto e sanare così una evidente disparità di trattamento in atto, consentendo ai lavoratori interessati di andare finalmente in pensione.
(5-12448)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12448

  Il comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ha previsto l'applicazione di requisiti contributivi più favorevoli (30 anni), rispetto a quelli vigenti, in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica che risultino malati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi di legge.
  Successivamente, il comma 275 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha esteso la platea dei soggetti a cui si applicano i suddetti benefici previdenziali, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. Ne deriva, dunque, l'estensione della tutela prevista dal citato comma 117, anche ai lavoratori assicurati in una gestione esclusiva esonerativa o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). In particolare, la disposizione si applica ai lavoratori che sono «transitati» – quindi con successiva iscrizione – verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1o gennaio 2012, da enti diversi dall'INPS.
  Nel presente atto parlamentare, invece, si fa riferimento a soggetti che hanno già esercitato la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi AGO presso la gestione esclusiva. I periodi assicurativi una volta ricongiunti sono considerati come se fossero sempre stati versati nella gestione in cui sono stati aggregati.
  Ad ogni modo rappresento che il Governo, anche per dar seguito all'ordine del giorno n. 9/4601/76, sta valutando la possibilità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di assumere iniziative volte risolvere la problematica segnalata nel presente atto parlamentare. Da ultimo, a conferma dell'impegno comune di Parlamento e Governo nei confronti dei malati professionali di mesotelioma, rappresento che nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge bilancio 2018 sono state valutate favorevolmente diverse istanze parlamentari su questo delicato tema.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'impiego

pensionamento anticipato

pensionato