ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12445

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 869 del 12/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 12/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2017
Stato iter:
26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 26/10/2017
Resoconto NUTI RICCARDO MISTO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/10/2017

DISCUSSIONE IL 26/10/2017

SVOLTO IL 26/10/2017

CONCLUSO IL 26/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12445
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Giovedì 12 ottobre 2017, seduta n. 869

   NUTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Palermo possiede il 100 per cento di Amat nonché di Rap, subentrata ad Amia recentemente fallita;

   Amat ed Amia, secondo la deliberazione n. 53 del 2012 del commissario straordinario con poteri della giunta comunale di Palermo, esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali;

   Amat esercita il servizio pubblico locale a rilevanza economica di trasporto pubblico urbano e il servizio strumentale di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica;

   mentre Amia esercitava il servizio pubblico locale di gestione ed igiene ambientali e il servizio strumentale di manutenzione stradale; il contratto di servizio della Rap è stato approvato nel 2014, con modifiche, rispetto al precedente contratto tra comune e Amia, che comunque le consentono di esercitare contemporaneamente i predetti servizi;

   la suddetta deliberazione stabiliva: «per le società che oltre ai servizi pubblici locali a rilevanza economica svolgono anche “attività strumentali”, queste ultime dovranno essere disgiunte e, a tal fine, l'amministrazione potrà scegliere di: a) scorporarle al fine della messa in liquidazione dei relativi rami d'azienda; b) affidare a terzi le medesime attività, mediante appalti pubblici; c) in via del tutto residuale, costituire una nuova società “strumentale” partecipata dal comune»;

   l'articolo 13, del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedeva 42 mesi per conformarsi alla normativa, termine scaduto il 4 gennaio 2010, e stabiliva, quale sanzione, la nullità dei contratti siglati non conformemente;

   la validità di quanto disposto dal decreto-legge n. 223 del 2006 è stata più volte confermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti;

   il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha abrogato l'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006; tuttavia l'abrogazione non avrebbe influito sulla nullità dei contratti almeno per il periodo di tempo intercorso tra il termine del 4 gennaio 2010 e l'entrata in vigore il 23 settembre 2016 del sopra richiamato decreto legislativo;

   risulta che il comune di Palermo non abbia rispettato il termine previsto per conformarsi a quanto disposto dal decreto-legge n. 223 del 2006 –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in relazione alle situazioni di non conformità alla normativa di cui in premessa che producono la nullità dei contratti siglati dal comune di Palermo tra il termine di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 e l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016 e se non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per promuovere iniziative ispettive da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della ragioneria generale dello Stato, anche congiuntamente al dipartimento per la funzione pubblica, in ordine ai conseguenti profili di regolarità della situazione amministrativo-contabile del comune di Palermo.
(5-12445)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-12445

  In via preliminare si evidenzia che il comune di Palermo, sebbene rientri tra i soggetti tenuti a tale adempimento, non ha ancora trasmesso il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come previsto dall'articolo 24 del citato Testo unico. Si precisa, tuttavia, che la comunicazione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2017. Pertanto, sotto il profilo del rispetto della disciplina dettata dal Testo unico, non si hanno ancora elementi utili al riguardo. È evidente, d'altra parte, che tra pochi giorni la struttura di monitoraggio del MEF dovrebbe disporre di un documento capace di collocare in un contesto di maggiore certezza l'insieme dei problemi affrontati nella interrogazione. Specie là dove quest'ultima pone questioni inerenti la possibile sovrapposizione di servizi espletati dalle diverse società partecipate. Prendo quindi l'impegno a trasmettere alla Commissione e agli interroganti il documento sulla ristrutturazione delle partecipazioni, appena ci sarà inviato.
  Con l'interrogazione in esame si evidenziano varie criticità relative alla situazione di alcune Società partecipate del comune di Palermo, segnalando, in particolare, il mancato rispetto delle norme finalizzate alla razionalizzazione degli organismi partecipati.
  Si rileva, inoltre, la mancata attuazione delle norme che vietano ad una stessa Società di esercitare contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali.
  Alla luce delle citate segnalazioni si chiede, tra l'altro, un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, al fine di verificare la regolarità della situazione amministrativo-contabile del comune di Palermo.
  Al riguardo appare utile rammentare, preliminarmente, che le Amministrazioni interrogate non possono, come noto, alla luce della vigente normativa e dell'attuale quadro costituzionale, ingerire sull'attività gestionale dei comuni ed ogni determinazione dei compiti affidati ai comuni non può che essere rimessa alle decisioni degli Organi di governo dei comuni stessi, con conseguente assunzione di responsabilità.
  In proposito, si ritiene, quindi, doveroso rendere noto quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, circa la posizione del comune sulle questioni mosse nell'interrogazione.
  In particolare, il predetto Sindaco, per quanto riguarda l'invocata nullità dei contratti per mancato adeguamento alla normativa europea entro i 42 mesi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 223/2006, ha evidenziato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 del 3 settembre 2012, ha determinato di ritenere disapplicata la deliberazione Commissariale n. 53 del 17 aprile 2012, citata dagli onorevoli interroganti, con la quale si definivano, tra l'altro, i servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali.
  La disapplicazione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, recante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare ed alla normativa UE, sulla base del quale, la stessa delibera 53 era stata definita.
  Con detta disapplicazione, quindi, si è di fatto determinata l'assenza di un atto amministrativo diretto ad individuare i servizi pubblici locali, esercitati dalle società partecipate dal comune di Palermo, presupposto indefettibile per l'applicazione del medesimo articolo 13 sopra descritto.
  Con specifico riferimento, poi, sempre al disposto del predetto articolo 13 ed alle deliberazioni della Corte dei conti (n. 517/2011/Par del 17 ottobre 2011 e n. 074/2012/Par del 17 gennaio 2012), che escludono la possibilità di svolgere contemporaneamente servizi pubblici locali e servizi strumentali, a cui si fa più volte riferimento nell'interrogazione, viene evidenziato dal comune che la stessa previsione rimette al soggetto gestore delle attività improprie (ossia i servizi strumentali dei quali non può essere affidatario) le operazioni in ordine alla loro riconduzione al mercato e l'eventuale scorporo societario.
  Tuttavia, poiché si tratta di servizi affidati dagli Enti soci, risulta necessaria una decisione da parte di tali Amministrazioni locali, configurabile però come mero indirizzo strategico.
  Il sindaco ritiene, quindi, che siano mantenuti in capo all'Ente locale i soli poteri sostanziali di qualificazione delle attività affidate alle società partecipate, nonché le decisioni strategiche in ordine alla loro gestione.
  Per quanto concerne, poi, la società RAP SpA, lo stesso Sindaco rappresenta che lo schema di contratto di servizio, stipulato con la società medesima, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 23 luglio 2014, recita: «le attività relative alla rete stradale e marciapiedi vengono complessivamente riunite e gestite in un “Sistema integrale” di interventi sulla viabilità cittadina, qualificabile come una concessione di un pubblico servizio, comprensivo della sorveglianza e monitoraggio, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dei sinistri...» e che, pertanto, con la predetta deliberazione consiliare «è stata approvata e riconosciuta la qualificazione di servizio pubblico al servizio di manutenzione stradale».
  Per quanto concerne la società AMAT, affidataria del servizio pubblico locale di trasporto urbano e del servizio strumentale di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica, il comune di Palermo ha condotto approfondimenti giuridici ed economici al fine di valutare se cederli a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica, o scorporarli, facendoli confluire in una società di tipo strumentale.
  Gli stessi sono previsti nel contratto di servizio vigente, poiché l'amministrazione comunale ritiene il servizio di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica strettamente correlato a quello principale di trasporto pubblico.
  Il Sindaco ha evidenziato, altresì, che il decreto legislativo n. 175/2016 prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente sia la produzione di un servizio di interesse generale, sia l'autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni degli Enti pubblici partecipanti.
  Riguardo, infine, alla richiesta di un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si evidenzia che i Servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato hanno eseguito dal 12 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017, nell'ambito del programma ispettivo, una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Palermo, avente ad oggetto la gestione del personale e, specificamente, la situazione delle società partecipate.
  La delicatezza e la complessità delle varie situazioni esaminate dagli ispettori hanno reso necessario un periodo di elaborazione del referto relativo all'ispezione particolarmente lungo.
  Ciò implica che, al momento, non abbiamo a disposizione elementi riguardanti le varie, specifiche situazioni emerse nell'interrogazione – suffragati da un sufficiente grado di attendibilità – da poter fornire quale esauriente risposta all'interrogazione in esame.
  La relazione in questione verrà, comunque, definita, formalizzata e sottoposta al Ragioniere Generale dello Stato entro la prossima settimana e, quanto prima, avrà inizio l'iter interlocutorio con il comune di Palermo, che dovrà fornire le controdeduzioni che riterrà necessario opporre ai rilievi.
  I servizi ispettivi, conseguentemente, come di rito, valuteranno l'idoneità o meno delle risposte date dal comune a superare i rilievi formulati dagli ispettori in corso di verifica, per poi provvedere, in caso negativo, all'inoltro dei rilievi alla Corte dei conti, per le decisioni che il supremo Organo di controllo vorrà adottare.
  Come noto, infatti, i servizi ispettivi svolgono una attività di natura conoscitiva e referente, con la finalità di verificare la regolarità e la proficuità della spesa ed il regolare funzionamento dei servizi che interessano la finanza pubblica presso tutte le pubbliche amministrazioni.
  Tutto ciò si rappresenta per dare assicurazione che, nello specifico, le problematiche affrontate nell'interrogazione e relative, in particolare, al piano di razionalizzazione delle società partecipate, sono da tempo oggetto di indagine e verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza su tutto il territorio nazionale e che, appena possibile, se ne darà specifico riscontro anche in sede di risposta all'interrogazione in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

contratto di prestazione di servizi

comune