ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
12/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/10/2017
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/10/2017
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2017

SVOLTO IL 12/10/2017

CONCLUSO IL 12/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12434
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   MOLTENI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Cantù è stato sede di pretura prima e sezione distaccata poi, del tribunale di Como fino al 2015;

   la sezione distaccata di Cantù è stata soppressa, come tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dal Governo Monti;

   il comune di Cantù ha anticipato per conto dello Stato le spese di funzionamento della sezione distaccata del tribunale come previsto dalla legge 24 aprile 1941, n. 392;

   la legge di stabilità del 2015 (commi 526-530, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha radicalmente modificato la questione attribuendo dal 1° settembre 2015 gli oneri in carico al Ministero della giustizia;

   il comune di Cantù ha, quindi, anticipato fino alla modifica anzidetta le spese di funzionamento e risulta, pertanto, essere creditore nei confronti dello Stato di ben 874.463,80 euro;

   in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, tabella D, verrebbero riconosciuti solo 89.449,07 euro, un rimborso pari al 10,23 per cento di quanto speso, e rimarrebbero pertanto a carico del comune di Cantù ben 785.014,73 euro;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola inoltre ha stabilito che la somma verrà corrisposta in rate trentennali a decorrere dal 2017 e fino al 2046;

   di recente si è espresso il Tar del Lazio in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola (ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017), e alla nota del Ministero della giustizia 10 agosto 2017 prot. 151185.U, con specifico riferimento alla questione (termine ultimativo e «perentorio» per presentare la documentazione ai fini di ottenere il rimborso, adeguatezza dei rimborsi riconosciuti e congruità della rateizzazione trentennale), accogliendo l'istanza cautelare in relazione al fatto che la disposizione è lesiva del diritto di difesa e ritenendola pertanto illegittima;

   appare quindi opportuno assumere iniziative volte a recepire quanto stabilito dal Tar del Lazio con l'ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017, eliminando ogni indicazione che si riferisca al termine perentorio del 30 settembre, ai fini della presentazione da parte dei comuni della documentazione per ottenere il rimborso –:

   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché a provvedere, per quanto di competenza, a rimodulare la rateizzazione del rimborso affinché lo stesso sia contenuto e comunque non superiore a 5 anni.
(5-12434)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-12434

  Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, si chiede al Ministro della giustizia se intenda procedere alla integrale rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 dai comuni, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché a provvedere a riformulare la rateizzazione del rimborso, in ottemperanza a quanto statuito dal TAR Lazio con ordinanza n. 1687 in data 14 settembre 2017.
  Va, in proposito, preliminarmente precisato che con l'ordinanza di sospensione cautelare richiamata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, il TAR non ha inciso sull'impianto complessivo del modello di liquidazione del contributo ai comuni che il DPCM 10 marzo 2017 ha declinato, in attuazione della norma primaria contenuta nella legge di stabilità per il 2017 che ha istituito il relativo fondo e previsto le modalità di erogazione, ma si è limitato a censurare la sola previsione che subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme alla rinuncia al contenzioso pendente, unitamente al provvedimento, adottato dal Ministero della giustizia, di fissazione del termine per la presentazione dei documenti a corredo della domanda di rimborso.
  In ordine al generale tema della rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema introdotto dalla legge di stabilità 2015 ha orientato l'impegno del Governo anche nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i comuni.
  Al fine di superare il complesso procedimento di liquidazione dei contributi previsto dalla ormai superata legge del ’41, la legge di stabilità per il 2017 ha stabilito che il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 300 milioni di euro in rate annuali di 10 milioni di euro dal 2017 al 2046, sia ripartito fra i comuni mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che individuano i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto.
  In attuazione di tali disposizioni, è stato adottato il DPCM 10 marzo 2017 che ha, fra l'altro, previsto che una quota del fondo da ripartire sia erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015, a condizione che i medesimi rinuncino ad azioni, anche in corso, ovvero a porre in esecuzione titoli per il pagamento del contributo.
  Il quadro normativo così delineato è, dunque, finalizzato a superare il vecchio regime di contribuzione ai costi annualmente affrontati dai comuni, che venivano rimborsati solo parzialmente, mediante un contributo economico calcolato secondo una specifica procedura, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61. La percentuale di contributo annuale, infatti, veniva determinata rapportando il complesso delle spese sostenute con gli stanziamenti di bilancio previsti in finanziaria per il Ministero della giustizia. Il contributo veniva erogato sulla base dei consuntivi di spesa, preventivamente sottoposti al vaglio di ammissibilità della locale Commissione di manutenzione e del Ministero della giustizia. Una volta quantificate le spettanze, la determinazione veniva rimessa, infine, ad apposito decreto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Siffatto contesto normativo consente di rilevare che con il DPCM oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo si è inteso offrire agli enti locali una definitiva forma di ristoro, semplificata sotto il profilo procedimentale e senz'altro più vantaggiosa, nel rispetto della normativa primaria e con il fine di prevedere, nel quadro di un intervento di più ampio respiro in favore degli enti territoriali, una misura ulteriore di sostegno economico per questi ultimi.
  Il Governo valuterà l'opportunità di dispiegare ogni utile difesa avverso il provvedimento cautelare ed ogni determinazione in merito alla sua esecuzione andrà vagliata, anche tenuto conto che l'erogazione delle somme afferenti all'apposito fondo al quale si riferisce il DPCM citato è attribuita al Ministero dell'interno.
  Gli enti locali interessati potranno, pertanto, optare per il nuovo regime di rimborso, che prevede la liquidazione di somme determinate e finanziate secondo un piano pluriennale certo e determinato, ovvero ricorrere all'ormai superato procedimento di liquidazione del contributo che – come rilevato – presenta caratteri di complessità e di variabilità di risultato.
  In riferimento al tema proposto va, peraltro, ulteriormente rilevato che non sussiste un diritto soggettivo degli enti locali a conseguire l'integrale restituzione delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15151/2015.
  Con specifico riguardo al comune di Cantù – che non risulta tra gli enti locali che hanno proposto il ricorso al giudice amministrativo a cui l'ordinanza richiamata si riferisce – si rappresenta che lo stesso risulta aver conseguito, per il periodo compreso tra il 2010 ed il 2014, l'integrale rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento del relativo ufficio giudiziario, mentre per l'anno 2015 si è in attesa della necessaria rendicontazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

spese di funzionamento

Capo di governo