ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12431

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 11/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
12/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/10/2017
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/10/2017
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2017

SVOLTO IL 12/10/2017

CONCLUSO IL 12/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12431
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   SOTTANELLI e ZANETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in occasione dell'esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, fu introdotto per i soggetti passivi Iva, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute concernenti operazioni rilevanti ai fini Iva;

   nella relazione tecnica venivano previsti significativi incassi aggiuntivi per lo Stato, grazie a maggiori introiti da lotta all'evasione per il recupero dell'Iva;

   la relazione tecnica afferma che tale strategia è fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni e costituisce un deterrente per contrastare sia il fenomeno degli omessi versamenti (gap Iva stimato: 8 miliardi di euro), sia l'evasione senza consenso e le frodi (gap Iva stimato: 17 miliardi di euro);

   in particolare la relazione tecnica considerava che l'effetto deterrente si sarebbe esplicato per due trimestri nel 2017, mentre dal 2018 si sarebbe avuto un recupero su base annua, quantificando ai fini di copertura del provvedimento un maggiore gettito (IVA + imposte dirette) derivante dalla trasmissione telematica trimestrale delle fatture, pari a 1,32 miliardi di euro nel 2017 e a 2,64 miliardi di euro dal 2018;

   a causa di una serie di evidenti lacune gestionali da parte dell'Agenzia delle entrate e della Sogei, non ultima quella recente legata alla privacy, l'adempimento è stato più volte differito e ora è previsto il 16 ottobre 2017 come termine per il primo invio dei dati dai contribuenti all'Agenzia;

   è evidente che lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 influisce sulla possibilità dell'Agenzia delle entrate di utilizzarli con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, quanto meno per il corrente anno 2017 –:

   se trovi conferma il fatto che non avrà luogo il maggiore incasso di 1,32 miliardi di euro nel 2017 stimato nella relazione tecnica e considerato per la copertura finanziaria della manovra 2016 con bollinatura della ragioneria di Stato, o, in subordine, quanto di quella somma 1,32 miliardi di euro si ritenga di poter comunque incassare nel 2017, applicando lo stesso modello di stima, ma aggiornandolo con le nuove scadenze ritardate di invio dei dati su cui le stime di recupero si basavano.
(5-12431)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12431

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha modificato la disciplina del cosiddetto «spesometro» di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA a partire dal 1o gennaio 2017, l'obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che nella relazione tecnica al menzionato provvedimento venivano stimati significativi incassi aggiuntivi per lo Stato derivanti dall'introduzione di detti adempimenti che mirano a contrastare l'evasione in materia di IVA, garantendo una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni cui si aggiunge l'effetto deterrente dell'intervento finalizzato a contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere se il richiamato maggior gettito come quantificato nella relazione tecnica di accompagno alle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come riformulato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture registrate, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché dei dati delle relative variazioni, siano influenzati e in quale misura dallo slittamento dell'invio dei dati relativi al primo semestre del 2017.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.
  Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina introdotta dal cennato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 (periodo di imposta 2017), il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre, inizialmente previsto per il 16 settembre 2017 è stato prima posticipato al 28 settembre 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017.
  A seguito della sospensione del servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi» nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2017, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di scadenza al 5 ottobre 2017.
  Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017 è stato posticipato al 16 ottobre 2017.
  In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad assicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

IVA

accesso all'informazione