ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12419

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
13/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 13/12/2017
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/10/2017

DISCUSSIONE IL 13/12/2017

SVOLTO IL 13/12/2017

CONCLUSO IL 13/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12419
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   PIAZZONI, AMATO, PAOLA BOLDRINI, CAPONE, CARNEVALI, D'INCECCO e MIOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ha introdotto all'articolo 21-ter nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;

   l'articolo 21-ter citato prevede l'estensione dell'indennizzo in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide ai nati negli anni 1958 e 1966, nonché ai soggetti nati al di fuori di questo arco temporale che presentino malformazioni compatibili con la sindrome citata, in presenza di nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide e le lesioni o l'infermità da cui è derivata una menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia;

   in quest'ultimo caso, come precisato dal Sottosegretario Davide Faraone rispondendo ad interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-10612 presentata dalla prima firmataria del presente atto ai fini dell'accertamento dell'indennizzo, le sezioni congiunte II e V del Consiglio superiore di sanità hanno reso, in data 17 gennaio 2017, parere allo scopo di apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 163/2009;

   in data 4 ottobre 2016 il signor M. C., nato nel 1958 e residente in provincia di Rieti ha presentato richiesta di indennizzo per danni da sindrome da talidomide ai sensi della normativa vigente. In data 31 marzo 2017, il Ministero della salute, accertata la regolarità della certificazione inviata, ha trasmesso la documentazione al dipartimento militare di medicina legale di Roma per gli adempimenti di competenza della Commissione medica ospedaliera. Oltre alla documentazione citata, il richiedente inviava al Ministero della salute e consegnava in originale alla Commissione medica ospedaliera, cartelle cliniche attestanti che la malformazione da cui è affetto, focomelia, non è presente nella prole, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della difesa n. 0541 del 24 settembre 2010;

   la Commissione medica ospedaliera, per quanto di competenza, esprimeva il proprio giudizio, oltre che sulla base della normativa vigente, anche in base alla circolare del Ministero della difesa citata;

   in data 26 settembre, il Ministero della salute ha chiesto alla Commissione medica ospedaliera di rivedere il giudizio medico legale espresso in quanto non rispondente al parere reso dal Consiglio superiore di sanità — sezioni congiunte II e V — nella seduta del 17 gennaio 2017;

   tale procedura tuttavia, come sopra citato e come affermato dal Sottosegretario Faraone, riguarderebbe esclusivamente la definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, per i soggetti nati al di fuori dell'arco temporale 1958-1966. In caso contrario, si desumerebbe richiamo a nuova visita per tutti i soggetti nati tra il 1959 e 1965 e già visitati dal 2009 in base alle norme e circolari più volte citate, e le cui pratiche di rimborso sono state definite da anni –:

   di quali notizie disponga il Ministro interrogato in merito ai fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno chiarire il perimetro di applicazione del parere reso dal Consiglio superiore di sanità, anche al fine di una positiva definizione della vicenda descritta.
(5-12419)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12419

  Torno su un tema più volte affrontato, quello dell'indennizzo a favore di persone affette da sindrome da talidomide, sul quale è ancora opportuno soffermarsi al fine di chiarire alcuni profili che giustamente coinvolgono i soggetti interessati da una disciplina che è mutata di recente.
  Tengo a rimarcare, peraltro, che le recenti modifiche normative sono state ispirate proprio dalla volontà, di cui si è fatto carico questo Parlamento, di andare sempre più incontro alle esigenze dei soggetti affetti da tali patologie.
  Pertanto, in questa sede mi limiterò a fare il punto della situazione su questa tematica di particolare delicatezza e sensibilità, nonché di elevata complessità giuridica e tecnica, rispondendo ai quesiti, peraltro puntuali, posti dai medesimi interroganti.
  Non essendo necessario ricordare in questa sede le novità legislative introdotte di recente al fine di estendere la portata applicativa della precedente disciplina – novità ben note a tutti e sulle quali ho già avuto modo di soffermarmi in precedenti occasioni – ritengo opportuno concentrarmi sul valore e sulla funzione, anche giuridica, del parere reso dal Consiglio superiore di sanità, il quale – voglio precisarlo fin da ora – costituisce l'organo tecnico consultivo del Ministero della salute su tutti gli atti, non solo di natura normativa, che riguardino il preminente interesse della tutela della salute pubblica.
  Innanzitutto, mi preme evidenziare che il Consiglio superiore di sanità – al quale, come noto, il Ministero della salute si è rivolto al fine di definire, con proprio regolamento, i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni per l'accertamento del diritto di indennizzo in favore dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966 – nel rendere il proprio parere, ha ritenuto di dover attualizzare quanto già precedentemente espresso in materia dall'Istituto superiore di sanità nel 2010.
  È il caso di segnalare, al riguardo, che, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dal parere reso dall'Istituto nel 2010, il Consiglio Superiore di Sanità è pervenuto ad una individuazione più puntuale delle caratteristiche precipue della patologia derivante da assunzione da talidomide, sulla base – è bene rimarcare – della letteratura scientifica internazionale più accreditata e, soprattutto, più recente.
  Sulla base dei citati studi, il CSS ha dunque aggiornato le modalità di diagnosi clinica per i casi dubbi.
  Tra questi, volendo citare una situazione particolarmente emblematica, segnalo il caso della diagnosi differenziale – quella, cioè, effettuata soprattutto nei casi di malformazione unilaterale (ritenuta rara, ma non esclusa, nella sindrome talidomidica) – la quale se, in passato, si è potuta basare solo sulle dichiarazioni del danneggiato circa l'esistenza di malformazioni simili tra consanguinei, di converso, al giorno d'oggi, deve essere valutata mediante lo svolgimento di una indagine genetico-molecolare, posto che tale pratica diagnostica è divenuta, oramai, di facile accessibilità.
  In considerazione dell'indiscusso valore delle precisazioni effettuate dal Consiglio superiore, le quali – come detto – hanno portato anche ad un aggiornamento generale delle indicazioni fornite precedentemente dall'Istituto sulla base delle nozioni scientifiche più recenti ed accreditate, non vi è dubbio che di esse sia necessario tener conto nella valutazione di tutti i casi sottoposti alla procedura di accertamento prevista dalla normativa vigente.
  Pertanto, per tutti coloro che hanno presentato una richiesta di indennizzo per danni da talidomide, in mancanza di una comprova oggettiva del nesso di causalità tra l'assunzione di detto farmaco durante la fase della gestazione da parte della madre e le lesioni o infermità da cui è derivata la menomazione permanente, ed in mancanza, altresì, di indagini genetiche a conforto, il Ministero della salute è sempre abilitato a richiedere – anche alla luce di quanto stabilito dal CSS e comunque nell'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni – ulteriori approfondimenti, se del caso trasmettendo nuovamente gli atti alla Commissione medico-ospedaliera per una integrazione del responso che tenga conto delle metodiche indicate nel parere del Consiglio superiore di sanità.
  Tutto ciò – tengo a precisarlo – al fine di assicurare l'uniformità delle valutazioni medico scientifiche connesse alla questione in esame, il che costituisce la principale funzione attribuita al Ministero in tale procedura.
  Pertanto, fermo restando quanto sopra esposto e pur ribadendo l'importanza, per i principi in esso espressi, del parere reso dal Consiglio superiore di sanità, concludo rassicurando gli On.li interroganti che il medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 ha espressamente fatto salvi gli indennizzi già erogati e le procedure già definite, delimitando, in tal modo, l'ambito di applicazione del citato parere e, conseguentemente, la possibilità, paventata nell'atto ispettivo ma oggettivamente priva di fondamento, che possano essere riviste anche le posizioni dei soggetti già definite da anni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia congenita

competenza istituzionale CE

indennizzo