ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12403

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 866 del 09/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 09/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12403
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Lunedì 9 ottobre 2017, seduta n. 866

   PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la legge quadro n. 157 del 1992, come si evince dalla lettura dell'articolo 1, comma 3, ha affidato alle regioni a statuto ordinario (come la Calabria), il compito di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica;

   scopo principale della legge n. 157 del 1992 – che abroga espressamente la normativa precedente (legge 27 dicembre 1977, n. 968), garantendo una maggior tutela della conservazione della fauna selvatica rispetto alla protezione degli interessi venatori – è quello di contemperare tre diversi interessi e precisamente la tutela e la conservazione della fauna selvatica, la protezione degli interessi legati all'attività venatoria e la difesa degli interessi legati alla produzione agricola;

   nella pianificazione faunistico-venatoria la regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, lettera c), si provvede alla «redazione del cosiddetto piano faunistico regionale di cui all'articolo 10, comma 12, e all'articolo 14 della citata legge quadro n. 157 del 1992. Tale piano determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale»;

   il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la Consulta faunistica venatoria regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscono sensibili variazioni;

   in Calabria, attraverso la legge regionale 30 maggio 2013, n. 26, è stato aggiunto il comma 4-bis che permette al piano faunistico-venatorio regionale di conservare la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano. Con questa modifica normativa la regione Calabria, ad avviso dell'interrogante, non aggiorna il proprio piano dal 2003 incidendo in modo negativo proprio sui livelli minimi di tutela dell'ambiente, materia riservata allo Stato;

   il nuovo collegato ambientale, all'articolo 7, comma 1, prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge n. 157 del 1992;

   il piano faunistico venatorio regionale (Pfvr) è uno strumento di pianificazione che ha l'obiettivo di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico in Calabria, sviluppando anche una gestione della caccia sempre più adeguata alle conoscenze ecologiche e biologiche

   il Pfvr risulta superato da troppi anni, anche alla luce dei recenti fenomeni naturali e umani che hanno modificato lo stato dei luoghi e la presenza di tutta la fauna selvatica, come siccità, grossi incendi boschivi ed altro. Per garantire la tutela della biodiversità animale e vegetale occorre un monitoraggio per la tutela delle specie a rischio e per il controllo numerico delle specie problematiche, altrimenti ogni decisione intrapresa risulterà di scarsa efficacia –:

   se il Governo non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, se del caso normative, affinché i piani faunistici venatori siano costantemente aggiornati, alla luce di quanto evidenziato in premessa e considerato altresì il fatto che l'emergenza cinghiali sta arrecando ingenti danni alle coltivazioni, in modo tale da evitare, al contempo, che l'inosservanza delle norme comunitarie possa comportare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia con conseguente danno erariale.
(5-12403)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

specie protetta

fauna

legge quadro