ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: GULLO MARIA TINDARA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12318
presentato da
GULLO Maria Tindara
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   GULLO e SANDRA SAVINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 22 febbraio 2017 con delibera n. 125, l'Ifo ha nominato la dottoressa Branka Vujovic direttore sanitario di azienda a partire dal 1° marzo 2017, la quale ha compiuto 65 anni a pochi mesi dalla delibera n. 125. La legge regionale di riferimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico n. 2 del 2006 estendeva l'età pensionabile al compimento del settantesimo anno di età, tuttavia è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 422 del 2006;

   l'articolo 11 del decreto n. 288 del 2003, recante la disciplina statale sull'età pensionabile, afferma che «le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età», ferma la possibilità di ottenere il prolungamento per un biennio, in base all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992. Tale normativa è stata abrogata tuttavia dal decreto-legge n. 90 del 2014;

   con la dichiarazione del 26 maggio 2016, n. 24386, dell'Asl 3 del Friuli, alla dottoressa Vujovic viene accordata la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei quaranta anni effettivi di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, richiamata dal citato articolo 11 del decreto n. 288. La normativa di cui al decreto n. 502, però, riguarda la disciplina generale dell'età pensionabile dei dirigenti medici e non altresì gli incarichi di direttore generale, amministrativo, scientifico e sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che sono di natura autonoma e sono sottoposti ad altra normativa;

   se viene prefigurata la possibilità che l'articolo 11 del decreto n. 288 del 2003 contenga un richiamo alla disciplina generale dell'età pensionabile dei dirigenti medici, ma non alle successive modifiche intervenute, militerebbe a favore della tesi del cosiddetto «rinvio fisso» la circostanza per cui, se il legislatore avesse voluto richiamare la generale disciplina riguardante i dirigenti medici, avrebbe rinviato direttamente al citato articolo 15-nonies. Non avendo così proceduto, sembra che il legislatore abbia svolto una valutazione riguardante specificamente gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ritenendo congruo il limite dei sessantacinque anni –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per chiarire la corretta interpretazione e applicazione della normativa in questione per consentire di valutare concretamente, alla luce del quadro normativo di riferimento, la legittimità della delibera di nomina del direttore sanitario aziendale degli IFO.
(5-12318)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12318

  Prima di entrare nel merito del quesito posto dagli onorevoli interroganti è doveroso fare una premessa di natura generale in merito ai compiti di vigilanza di competenza di questo Ministero nei confronti degli IRCCS.
  Devo evidenziare, infatti, che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003 è stato parzialmente censurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270/2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio della previsione relativa ai compiti di controllo in capo al Ministero della salute.
  In effetti il riconoscimento, da parte del legislatore, degli IRCCS non solo come «enti a rilevanza nazionale» ma anche come «enti autonomi», dotati di propri statuti ed organi di controllo interni ed operanti nell'ambito della legislazione regionale di tipo concorrente, ha reso manifesta l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione a questo Dicastero di veri e propri poteri di controllo su tali enti.
  Pur nella consapevolezza di quanto sopra, il Ministero della salute è, tuttavia, a conoscenza del caso specifico posto dagli onorevoli interroganti, in merito al quale ha voluto comunque effettuare un approfondimento, tuttora in corso di definizione, da cui è emerso il seguente, complesso quadro, che mi accingo ad illustrare.
  L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dettava la disciplina generale del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sopprimendo il relativo istituto.
  In alcuni casi, tuttavia, l'ente di appartenenza è ancora tenuto a proseguire il rapporto di lavoro e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, ad esempio, quando il lavoratore non matura alcun diritto alla pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
  Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha, inoltre, previsto che gli stessi possano chiedere la permanenza in servizio oltre i limiti di età, ancorché sia stato raggiunto il diritto alla pensione.
  La riforma operata dal decreto-legge n. 90 del 2014 sopra citato, come confermato anche dalla Circolare della funzione pubblica 2/2015, non ha coinvolto la normativa speciale prevista dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede che i dirigenti medici e del ruolo sanitario possano, previa istanza, permanere in servizio oltre il 65o anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non venga superato il limite di 70 anni di età e purché la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
  D'altra parte l'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 al comma 3, prevede che «...Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
  Il riferimento, contenuto in tale articolo, alla possibilità di applicare le previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 deve, oggi, intendersi riferito, per effetto dell'abrogazione del citato articolo 16, ad opera del decreto-legge n. 90 del 2014, al regime speciale dei dirigenti medici del ruolo sanitario, introdotto, successivamente, dalla legge n. 183 del 2010.
  La giurisprudenza costituzionale, citata anche dagli onorevoli interroganti, ha, come noto, censurando talune leggi regionali in contrasto con il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, ritenuto dalla Corte uno dei principi fondamentali, dettati dallo Stato, per i profili attinenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
  Invero, proprio tale disposizione normativa, pur sancendo il principio della cessazione degli incarichi al compimento del 65o anno, consentiva, comunque, il ricorso all'istituto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 sul trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, ammettendo, quindi, anche in passato, la possibilità di superare il limite di età, previsto per lo svolgimento delle funzioni legate a quegli incarichi, in applicazione delle specifiche regole previste dal sistema previdenziale dei lavoratori pubblici; possibilità, oggi, prevista dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  Sulla base di quanto brevemente illustrato, posso dunque rassicurare gli onorevoli interroganti che, pur nei menzionati limiti in cui può operare l'attività di vigilanza del Ministero della salute, continuerà l'approfondimento della tematica segnalata, se del caso investendo anche gli ulteriori organi ed amministrazioni competenti, al fine di garantire una corretta interpretazione del quadro normativo segnalato, pur nella consapevolezza della sua obiettiva complessità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istituto ospedaliero