Legislatura: 17Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Primo firmatario: BORGHI ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 BRANDOLIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/09/2017 Resoconto ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017 Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) REPLICA 28/09/2017 Resoconto ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 28/09/2017
SVOLTO IL 28/09/2017
CONCLUSO IL 28/09/2017
BORGHI, ZANIN, BRANDOLIN, COVA, SALVATORE PICCOLO, PRINA, ROMANINI, SENALDI e TARICCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
l'immissione di specie alloctone in natura è disciplinato dalla direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «direttiva Habitat»), il cui articolo 22, lettera b), prevede che uno Stato membro possa vietarne oppure controllarne l'introduzione in natura;
inizialmente l'Italia ha recepito la direttiva con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevedendo la possibilità di immissione in natura di specie non locali. Successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, è stato introdotto un divieto generale e assoluto di immissione di tali specie, non conforme a quanto richiesto dalla «direttiva Habitat»;
tale divieto ha riguardato anche la trota iridea, una specie alloctona di origine nordamericana che viene ampiamente utilizzata in acquacoltura, nell'alimentazione e nelle gare di pesca da molto tempo;
infatti, l'immissione in natura della trota iridea è compatibile con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona endemica dei bacini adriatici e, inoltre, comporta la riduzione della pressione gravante sulle popolazioni autoctone favorendo le attività di allevamento e del turismo regionali, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia dove sono presenti circa 20.000 pescatori sportivi;
si registrano difformità nell'applicazione di tale divieto tra le varie regioni, mentre in alcuni Stati membri confinanti con l'Italia l'immissione della trota iridea per scopo di pesca è consentito;
per superare l’impasse normativa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha individuato una nuova procedura che andrebbe a modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 consentendo, dopo un approfondito esame delle richieste, l'immissione in natura di specie alloctone;
sul relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica il 7 luglio 2016 la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole e lo stesso dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si è espresso in maniera positiva ritenendo il testo dello schema di decreto conforme alla «direttiva Habitat» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le ragioni per le quali non sia stato ancora concluso l’iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in questione.
(5-12308)
Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che è attualmente in corso di approvazione la modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che, allineandosi a quanto previsto dall'articolo 22 della Direttiva Habitat, consentirebbe l'immissione in natura di specie alloctone, compresi i pesci, a condizione che Fazione sia valutata mediante un adeguato risk assessment. La modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 permetterebbe, pertanto, di superare Fattuale formulazione dell'articolo 12, comma 3, consentendo alle Regioni di effettuare ripopolamenti di specie ittiche con le stesse finalità avanzate dalla proposta dell'API (quindi ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate) a seguito di una adeguata analisi di valutazione ed analisi del rischio. Come peraltro noto, il predetto testo di modifica è stato già approvato dalla Conferenza Stato Regioni.
Si segnala, al riguardo, che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge n. 86 del 1989 e della legge 146 del 1994, secondo cui l'attuazione delle direttive comunitarie viene effettuata in via regolamentare, i regolamenti di attuazione vengono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 400 del 1988.
Pertanto, si rassicura l'On. Interrogante che il Ministero dell'ambiente sta svolgendo le proprie attività con il massimo livello di attenzione, al fine di accelerare la procedura di approvazione dello schema di decreto in questione.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pesca sportiva
politica comunitaria
popolazione autoctona