ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12299

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12299
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   LODOLINI, PELILLO e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 666, della legge di stabilità 2015, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo prevista dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i 20 e i 30 anni, mentre permane l'esenzione disposta dal comma 1 del citato articolo 63 per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dal compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione, per i quali, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il proprietario è tenuto al pagamento forfettario del bollo e dell'imposta provinciale di trascrizione;

   la normativa abrogata, in particolare, estendeva l'esenzione dal bollo auto prevista per i veicoli ultratrentennali ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati, con propria determinazione dall'Asi (Automotoclub storico italiano) e, per i motoveicoli, anche dalla Fmi (Federazione motociclistica italiana);

   la relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2015 stimava un maggior gettito complessivo pari a 78,5 milioni di euro su base annua;

   l'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede la facoltà per le regioni di approvare, entro il 10 novembre di ciascun anno, variazioni tariffarie nel limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente;

   essendo la materia di competenza regionale, molte regioni sono intervenute con provvedimenti volti a non penalizzare il settore;

   il motorismo storico genera un indotto di artigiani specializzati nel recupero delle auto storiche, con risvolti positivi sul turismo e sull'economia del territorio;

   è necessario scongiurare il pericolo di danneggiare un intero comparto economico, tecnico, turistico e culturale che gravita attorno a questo collezionismo, evitando che il patrimonio automobilistico venga distrutto o disperso in altre nazioni dove la tassazione automobilistica è agevolata;

   a tal fine sarebbe opportuna una quantificazione del maggior gettito che la disposizione in esame ha comportato negli anni dalla sua introduzione –:

   quale sia il maggior gettito realizzato dal 2015 ad oggi, su base annua, a seguito dell'abolizione dell'agevolazione in materia di tasse automobilistiche prevista dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.
(5-12299)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12299

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo prevista dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva esenzione dall'imposta per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.
  In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi al maggior gettito realizzato a titolo di tassa automobilistica regionale in esito all'abolizione dell'agevolazione in argomento.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 666 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha soppresso l'agevolazione vigente relativa ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, abrogando il citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 a partire dal 1o gennaio 2015.
  La relazione tecnica della disposizione abrogatrice ha stimato, sulla base dei dati-macro forniti dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un maggior gettito annuo a regime di 78, 5 milioni di euro, correlato all'abolizione dell'esenzione che, come anzidetto, riguardava solo una parte dei veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  Tanto premesso, in merito ai dati di gettito richiesti il Dipartimento delle finanze precisa che una valutazione dell'effettivo impatto dell'abrogazione del beneficio può essere effettuata confrontando il gettito annuale della tassa automobilistica relativo ai veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  A tal proposito il Dipartimento riferisce che, rispetto all'anno 2014, il gettito riferibile alla classe di anzianità di veicoli sopra considerata ha fatto registrare un incremento di 54, 4 milioni di euro per il 2015 e di 81,5 milioni di euro per il 2016.
  Detto incremento, a parere del Dipartimento delle finanze, può essere ritenuto imputabile in linea di massima all'abolizione dell'esenzione di cui si discute.
  Pertanto, deve osservarsi che, per l'ultima annualità disponibile (2016), l'incremento di gettito rilevato appare sostanzialmente coerente con la stima originaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

automobile

tassa sui veicoli