ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12295

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12295
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   SOTTANELLI e ZANETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 211 – i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari sono stati esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

   a nove mesi dall'entrata in vigore della legge e a seguito di numerose richieste di chiarimento da parte dei diretti interessati, l'8 settembre 2017 l'Inps, con il messaggio n. 3505, ha comunicato il venir meno, da parte dell'Istituto, del ruolo di sostituto d'imposta e l'impossibilità di provvedere all'elaborazione del conguaglio relativo al modello 730, se pure con riferimento al periodo d'imposta 2016;

   molti beneficiari del trattamento, recatisi ai patronati e agli uffici dell'Agenzia delle entrate, non sono stati in grado di effettuare la variazione del sostituto d'imposta, in quanto sembrerebbe non fosse stata formalmente respinta la procedura da parte dell'Inps;

   nel citato messaggio non sono state indicate le modalità con cui poter procedere richieste di rimborso ad oggi pendenti –:

   come si intenda procedere per risolvere quanto prima e senza oneri indiretti per gli interessati una situazione che rende oltremodo complesso l'esercizio di un diritto a una categoria di cittadini che meriterebbe ben altra attenzione e sensibilità.
(5-12295)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12295

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano la criticità relativa alla mancata effettuazione, da parte dell'Inps, dei conguagli derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni modello 730/2017 presentate dai titolari dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
  Al riguardo gli onorevoli interroganti rappresentano che ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari sono stati esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Per effetto di tale disposizione con messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017 l'INPS ha comunicato che è venuto meno, da parte dell'istituto, il ruolo di sostituto d'imposta e conseguentemente l'impossibilità di provvedere all'elaborazione del conguaglio relativo al modello 730.
  Gli onorevoli segnalano che molti beneficiari del trattamento, recatisi ai patronati e agli uffici dell'Agenzia delle entrate, non sono stati in grado di effettuare la variazione del sostituto d'imposta,
  Pertanto gli onorevoli interroganti chiedono «come si intende procedere e adoperarsi per risolvere quanto prima, e senza oneri indiretti per gli interessati, una situazione che rende oltremodo complesso l'esercizio di un diritto a una categoria di cittadini che meriterebbe ben altra attenzione e sensibilità.».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate e l'INPS, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi della vigente normativa riguardante l'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, e del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, i titolari di trattamenti pensionistici, qualora abbiano l'obbligo, o comunque l'interesse, di presentare la dichiarazione dei redditi, possono ottemperarvi utilizzando il modello 730 nel rispetto della tempistica prevista.
  La dichiarazione modello 730 può essere presentata al proprio sostituto d'imposta qualora presti direttamente l'assistenza fiscale o a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato oppure direttamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
  In ogni caso, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i sostituti d'imposta sono obbligati a tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti. Il successivo articolo 39, comma 3, sanziona espressamente l'inosservanza di detto obbligo.
  Tuttavia, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 ne deve dare comunicazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
  Il modello 730 può anche essere presentato in assenza di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio sulla retribuzione ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69.
  In tal caso, il contribuente provvede direttamente a effettuare i versamenti eventualmente dovuti mentre, in caso di dichiarazione con esito a rimborso, questo viene erogato a cura dell'Agenzia delle entrate.
  Ciò premesso, la criticità prospettata dagli onorevoli interroganti riguarda i soggetti che, avendo subito ritenute sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nell'anno d'imposta 2016 e al fine di far valere eventuali deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, hanno richiesto l'assistenza fiscale nell'annualità corrente anche se a decorrere dal 1o gennaio 2017 detti trattamenti pensionistici godono del beneficio dell'esenzione fiscale in materia imposte sul reddito.
  A tal proposito, al fine di creare il minor disagio possibile alla categoria di pensionati in questione, fermo restando la cessazione del rapporto di sostituzione a far data dal 1o gennaio 2017, con esclusivo riferimento ai soggetti di titolari della tipologia di reddito di cui si discute, l'INPS, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, comunica che provvederà ad effettuare i rimborsi e le trattenute derivanti dal modello 730/2017.
  In tal senso, saranno fornite le opportune indicazioni agli interessati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso