ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12294

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12294
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   GEBHARD e PLANGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), ha previsto agevolazioni fiscali per lo scioglimento e la dismissione delle pubbliche amministrazioni locali di società controllate dalle stesse;

   tale disposizione, così come modificata ed integrata dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, prevede che le pubbliche amministrazioni locali possano procedere allo scioglimento di società, consorzi ed aziende speciali controllate direttamente ed indirettamente e, se lo scioglimento fosse stato deliberato entro il 6 maggio 2016, gli atti e le operazioni posti in essere sarebbero stati esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'IRAP, ad eccezione dell'IVA, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali si sarebbero applicate in misura fissa;

   è stato poi emanato il decreto legislativo n. 174 del 2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica) al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione della concorrenza;

   la riduzione delle partecipazioni societarie costituisce un obiettivo prioritario del processo di razionalizzazione degli organismi partecipanti e, proprio a tale scopo, il legislatore ha previsto incentivi per i processi di razionalizzazione avviati con la legge n. 190 del 2015 e sistematizzati con il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

   secondo gli interroganti il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha in ogni caso fatte salve le agevolazioni fiscali per lo scioglimento delle aziende speciali: l'articolo 20, comma 6, infatti, ne fa espressamente menzione e tale lettura la si rinviene anche nelle osservazioni e conclusioni della Corte dei conti n. 27/SEZAUT/2016 –:

   se oggi sia ancora possibile procedere allo scioglimento delle aziende speciali fruendo del regime tributario agevolato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 568-bis, lettera a) della legge n. 147 del 2013, e dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016.
(5-12294)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12294

  Con il documento in esame, gli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, lettera a), del comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, previste in caso di operazioni di scioglimento di società, consorzi o aziende speciali, partecipate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni locali.
  In particolare, gli onorevoli chiedono se detti incentivi continuino ad essere applicabili nei casi di scioglimento di aziende speciali partecipate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che il cennato comma 568-bis è stato inserito nell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in sede di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, avvenuto con legge 2 maggio 2014, e trova applicazione per le operazioni effettuate da parte delle amministrazioni locali con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un «piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione».
  Tali «piani di riassetto», corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato la presenza di partecipazioni societarie che, sulla base dei criteri evidenziati al comma 2, devono essere dismesse o ridimensionate (si tratta, ad esempio, di partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, oppure in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, e altro).
  La procedura prevista dall'articolo in commento è stata introdotta a regime, in quanto prevede che sia i provvedimenti di analisi dell'assetto societario quanto gli eventuali conseguenti «piani di riassetto» debbano essere adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  Come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 20, la mancata adozione dei predetti provvedimenti comporta l'irrogazione di sanzioni e l'eventuale determinazione del danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.
  La norma in commento, inoltre, fa salva l'applicazione di una serie di disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, il menzionato comma 568-bis l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014 che imponeva alle amministrazioni di adottare, entro il 31 marzo 2016, un piano operativo una tantum di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del tenore letterale della norma, ritiene che il citato comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 175 del 2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla norma agevolativa richiamata – applicabile alle operazioni di scioglimento delle società deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 – senza per questo prevedere esplicitamente una «proroga» degli stessi effetti.
  Pertanto, l'Agenzia rappresenta che non sembra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal decreto legislativo, n. 175 del 2016, le medesime agevolazioni fiscali previste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle fattispecie in esso previste.
  È opportuno segnalare, tra l'altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra l'ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell'articolo 20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le «pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», il secondo ha una platea di destinatari più estesa, in quanto la norma fa generico riferimento alle «amministrazioni pubbliche» (sottinteso di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) senza ulteriori precisazioni.
  Infine, deve rilevarsi che l'eventuale applicazione di misure agevolative fiscali alle fattispecie di scioglimento di società controllate dalle pubbliche amministrazioni non sarebbe coerente con la contestuale previsione di misure sanzionatorie previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei relativi provvedimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

imposta sul reddito

amministrazione locale