ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12244

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 855 del 21/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 21/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 21/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/09/2017
Stato iter:
05/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/10/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/10/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2017

DISCUSSIONE IL 05/10/2017

SVOLTO IL 05/10/2017

CONCLUSO IL 05/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12244
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   FEDRIGA e SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   è notizia pubblicata su La Repubblica.it quella di un impiegato alle Poste di Vasto, condannato e licenziato per aver rubato 15 mila euro dalla cassaforte dell'ufficio, che dovrà essere reintegrato con relativo risarcimento;

   il giudice del lavoro di Chieti, infatti, ha annullato il licenziamento, ordinando a Poste spa il versamento di un anno di stipendio arretrato ed il pagamento delle spese legali, con la motivazione che «la società disponeva sin dal 2012 di tutti i dati sufficienti per procedere a una contestazione disciplinare», per cui l'attesa della sentenza di condanna non trova giustificazione e la «contestazione formale» è «irrimediabilmente tardiva»;

   in altri termini, secondo quanto sembra evincersi dalla pronuncia del giudice del lavoro, la colpa di Poste sarebbe che invece di trasferirlo, sospenderlo ed attendere la fine del processo di primo grado, avrebbe dovuto licenziarlo in tronco;

   secondo la ricostruzione a mezzo stampa, l'impiegato aveva sottratto nell'estate del 2012, 14.500 euro dalla cassaforte, di cui aveva le chiavi, nella sede centrale delle Poste di Vasto, dove lavorava, tradito da un'intercettazione ambientale e telefonica; nell'ottobre 2012 la direzione delle Poste lo trasferisce a Chieti, provvedendo all'immediata sospensione dal lavoro soltanto dopo le misure cautelari disposte dal giudice delle indagini preliminari; un anno e mezzo dopo, nel maggio 2014, il dipendente viene reintegrato su istanza dei suoi avvocati e, solo dopo la sentenza di condanna penale in primo grado, nell'agosto 2016, le Poste procedono con il licenziamento, subito impugnato dai legali del postino;

   l'istituto del reintegro, si ricorda, è stato introdotto come forma di tutela in tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo di lavoratori e non deve, a parere degli interroganti, essere strumentalizzato da cavilli procedurali –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza, anche di natura normativa con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari e all'istituto del reintegro, intenda adottare affinché vicende – a parere degli interroganti paradossali – come quella sopra descritta non abbiano a ripetersi.
(5-12244)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12244

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Fedriga e Simonetti, passo ad illustrare quanto segue.
  Gli interroganti riferiscono di una vicenda, di cui è stata data notizia anche dagli organi di stampa, di un lavoratore licenziato da Poste italiane Spa, per aver sottratto nel 2012 del denaro da una cassaforte della sede delle Poste di Vasto, licenziato dall'azienda nel 2016 e successivamente reintegrato a seguito di provvedimento del giudice del lavoro al quale il lavoratore aveva proposto ricorso.
  Dagli elementi acquisiti dal Ministero della giustizia, è emerso che il Tribunale di Chieti ha annullato il licenziamento per tardività, in quanto irrogato all'esito di procedimento disciplinare avviato a distanza di anni dal momento in cui il datore di lavoro era venuto a conoscenza del fatto e solo a seguito della condanna penale.
  Il Tribunale, facendo applicazione del principio generale dell'immediatezza contestativa in materia disciplinare, non sancito formalmente ma scaturente da esigenze generali del diritto di difesa nonché affermato da giurisprudenza costante, ha quindi annullato il provvedimento espulsivo disponendo la rientegra del lavoratore.
  Peraltro il datore di lavoro, nel corso degli anni non aveva esternato il venir meno del rapporto fiduciario, limitandosi a disporre un mero trasferimento interno e quindi manifestando, sia pure implicitamente, la possibilità di prosecuzione del rapporto.
  Non è stato comunicato se è stata proposta impugnazione.
  Alla luce di quanto esposto, posso quindi affermare che la vicenda in questione non rileva alcuna necessità di intervenire sulla normativa in materia, posta a tutela dei casi, come quello in esame, in cui il licenziamento sia annullato a seguito della illegittimità del provvedimento espulsivo, riconosciuta in via giudiziale e riconducibile al comportamento del datore di lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

licenziamento abusivo

protezione delle comunicazioni