ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12240

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 855 del 21/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12240
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha introdotto la possibilità di conseguire, in via sperimentale, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza dei previgenti requisiti contributivi ed anagrafici fino al 31 dicembre 2015. Tale misura sperimentale consente alle lavoratrici di applicare le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, ossia di ottenere la pensione con 35 anni di contributi ed almeno 57-58 anni di età, accettando però il calcolo della pensione con il sistema di calcolo contributivo, invece del retributivo o misto, e l'applicazione delle «finestre mobili» per la decorrenza del trattamento pensionistico (12-18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome);

   l'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dopo aver «sanato» l'interpretazione restrittiva data dalle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e dal messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 da parte dell'Inps, che aveva escluso dalla possibilità di accedere all'istituto dell’«opzione donna» le lavoratrici nate negli anni 1957-1958, ha istituito un monitoraggio, tramite il «contatore», necessario per consentire la redazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una relazione da presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, sull'attuazione della sperimentazione con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, con un raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione e delle relative previsioni di spesa. Sulla base di tale relazione, è prevista l'adozione di un successivo provvedimento legislativo di proroga del regime sperimentale «opzione donna» «Qualora dall'attività di monitoraggio (...) risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa (...), anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, (...) [disponendo] l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;

   inoltre, l'articolo 1, commi 22-225, della legge n. 232 del 2016, confermando la data di ultimazione al 31 dicembre 2105 della sperimentazione, si limita soltanto ad un'estensione dell’«opzione donna» alle circa 4.000 lavoratrici (del quarto trimestre degli anni 1957 e 1958) che erano rimaste escluse per effetto dell'incremento dell'aspettativa di vita;

   la nota tecnica dell'Inps del 28 agosto 2015 prevede l'accesso di un contingente di 36.000 donne già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2015 con possibilità di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31 dicembre 2015;

   secondo i dati forniti dall'Inps si evince che in totale le pensioni liquidate in «regime di opzione donna» dal 2016 fino al gennaio 2017 sono 18.743; di queste, 14.083 sono del settore privato e 4.660 del settore pubblico;

   ai sensi del citato comma 281, i risparmi ovvero le risorse non utilizzate, conseguenti al ridotto impiego di risorse per oneri previdenziali relativi ad un minor accesso di donne lavoratrici nell'anno 2016 rispetto a quelli stimati, a parere degli interroganti, devono essere impiegati per la prosecuzione del regime sperimentale, consentendo ad un ulteriore contingente di donne di usufruire del regime sperimentale «opzione donna» –:

   se sia intenzione del Governo prevedere nel prossimo disegno di legge di bilancio che le risorse rimanenti e non utilizzate certificate dal cosiddetto «contatore» siano vincolate ad una prosecuzione del regime «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ovvero se intenda assumere iniziative per impegnare nuove risorse per finanziare la prosecuzione della suddetta misura.
(5-12240)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

lavoro femminile

relazione