ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12209

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 853 del 19/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 19/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 19/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 19/09/2017
Stato iter:
20/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/09/2017
Resoconto PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 20/09/2017
Resoconto PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/09/2017

SVOLTO IL 20/09/2017

CONCLUSO IL 20/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12209
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Martedì 19 settembre 2017, seduta n. 853

   PLACIDO e PELLEGRINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 6 settembre 2017 ha risposto a tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del tribunale di Udine nell'ambito di un procedimento penale a carico di agricoltori italiani, accusati di avere messo a coltura la varietà di mais geneticamente modificato MON 810, in violazione del decreto interministeriale del 2013 che vietava tale coltivazione;

   la sentenza ha chiarito nuovamente i parametri e l'ambito di applicazione del principio di precauzione ed il rapporto tra questo, le previsioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;

   è di tutta evidenza che la sentenza sugli Ogm emessa dalla Corte di giustizia europea si riferisca ad un quadro normativo ormai passato e del tutto superato. L'Italia è infatti tra la maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea che ha scelto di vietare la semina di Ogm sulla base della direttiva dell'Unione europea approvata nel 2015;

   dal 2016 è vigente il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, attuativo della direttiva (UE) 2015/412, che concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul loro territorio; quindi, il divieto alla coltivazione in Italia delle varietà di mais Ogm autorizzate nell'Unione europea è vigente e rintracciabile in maniera inequivocabile nelle norme italiane e negli specifici atti indirizzati e accolti dall'Unione europea;

   l'Italia ha definito le procedure per limitare o vietare la coltivazione di tutti gli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale. Sulla base di queste norme il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto gli altri Ministri interessati, ha trasmesso alla Commissione europea le richieste di esclusione dall'ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione per sei mais geneticamente modificati, tutte accettate;

   oggi la questione centrale non è discutere l'emergenza, con riferimento ad un contesto normativo, italiano e comunitario, evoluto sulla spinta dei Parlamenti nazionali e dei cittadini europei, in particolare gli italiani, che al 71 per cento ritengono il cibo contenente ogm meno salutare, ma si tratta di procedere ulteriormente sulla strada dei divieti di coltivazione delle sementi ogm anche rispetto ad altre specie vegetali coltivate –:

   a che punto siano le procedure per stabilire il divieto di coltivazione di sementi ogm, anche in riferimento ad altre specie vegetali coltivate nelle campagne italiane e a quali sementi si riferiscano.
(5-12209)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-12209

  Rilevo anzitutto che, in attuazione della Direttiva europea n. 412 del 2015, il decreto legislativo n. 227 del 2016 contempla un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale, o parte di esso, le coltivazioni di OGM autorizzate a livello europeo.
  In sostanza, il divieto di coltivazione è ora deciso dallo Stato membro anche in presenza di un'autorizzazione europea. Pertanto, l'attuale sistema normativo consente di intervenire su tutti i nuovi OGM per i quali verrà chiesta l'autorizzazione europea alla coltivazione.
  In ogni caso ad oggi, né per il mais, né per altre specie, alcuna richiesta è stata presentata per l'immissione in commercio di nuovi OGM.
  Quanto alla coltivazione degli OGM già autorizzati alla coltivazione, o in corso di autorizzazione, ricordo che nel nostro Paese è stato disposto, in via definitiva, il divieto di coltivazione di tutte le varietà di mais mon810 e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica agricola

pianta transgenica

organismo geneticamente modificato