Legislatura: 17Seduta di annuncio: 853 del 19/09/2017
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 DI LELLO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 GRECO MARIA GAETANA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 MAGORNO ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 TARTAGLIONE ASSUNTA PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2017 ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2017
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/09/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/09/2017
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/09/2017
DI SALVO, VERINI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, ERMINI, FERRANTI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, ZAMPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
è di pochi giorni fa la notizia di una bambina di 3 anni rinchiusa nel carcere di Gazzi a Messina con la sua mamma, una donna nigeriana condannata per il reato di immigrazione clandestina; la bambina ha ingerito un topicida, che le ha creato non poche complicazioni. Fortunatamente ora la bimba è fuori pericolo, ma non si hanno ulteriori notizie in merito;
tale situazione ripropone ancora oggi il problema delle detenute madri e dell'inadeguatezza di molte strutture di reclusione italiane destinate ad accogliere donne con figli in tenera età, nonostante nel tempo siano state approvate norme, si siano espressi organismi internazionali, nonché istituzioni europee volte a contemperare gli interessi dei minori coinvolti;
in Italia sono circa 60 i bambini sotto i tre anni che vivono in carcere con le loro madri;
la legge n. 62 del 2001 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» dispone all'articolo 1, comma 1: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
la legge 21 aprile 2011, n. 62, ha introdotto modifiche al codice di procedura penale e alle norme dell'ordinamento penitenziario, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, istituendo gli Icam (Istituti a custodia attenuata per madri) proprio per rendere la detenzione meno dura per i bambini; l'articolo 4 della medesima legge ha affidato ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle caratteristiche tipologiche delle casa famiglie protette previste dall'articolo 284 codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge n. 354 del 1975;
ad oggi gli Icam presenti sul territorio nazionale sono solo a Milano, Venezia, Torino e Lauro in Campania, mentre per quanto concerne le case protette per le misure alternative, ve ne sono solo due, una a Milano e un'altra a Roma;
in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'articolo 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'articolo 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori e all'articolo 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli –:
se sia a conoscenza di quanto espresso in premessa e se non intenda, per quanto di competenza, accertare eventuali responsabilità dell'autorità penitenziarie in ordine all'episodio accaduto, nonché l'adeguatezza della struttura penitenziaria ad accogliere bambini;
se non ritenga opportuno a fronte di tale situazione effettuare maggiori controlli per verificare l'idoneità delle strutture penitenziarie che ospitano figli di detenute, nonché le loro condizioni di salute psico-fisica;
se non intenda promuovere l'istituzione di ulteriori Icam o case protette sul territorio nazionale;
se il Governo intenda assumere iniziative normative per escludere che nei confronti di genitori di bambini di età non superiore ai 6 anni possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere.
(5-12205)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):donna
istituzione dell'Unione europea
diritti del bambino