ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12197

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 852 del 18/09/2017
Trasformazioni
Trasformato il 27/11/2017 in 3/03388
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/09/2017
Stato iter:
27/11/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/09/2017

TRASFORMA IL 27/11/2017

TRASFORMATO IL 27/11/2017

CONCLUSO IL 27/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12197
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Lunedì 18 settembre 2017, seduta n. 852

   FIORIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che, per l'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, le «guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali» si possono avvalere «tassativamente» soltanto delle figure riportate nel medesimo articolo e conseguentemente: i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali;

   tal sentenza ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della legge della regione Liguria n. 29 del 2015, che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati;

   il notevole incremento della fauna selvatica e la diminuzione esponenziale dei cacciatori ha reso necessario negli ultimi anni un ricorso sempre più frequente, da parte delle regioni, ai piani di controllo ed agli abbattimenti selettivi per far fronte agli ingenti danni provocati dagli animali alle produzioni agricole e perfino agli insediamenti urbani, anche nei territori preclusi all'esercizio venatorio;

   i soli soggetti ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 non sono quindi attualmente in numero sufficiente per risolvere le gravi problematiche che il proliferare della fauna selvatica crea alle imprese agricole ed alla popolazione civile;

   molte regioni sono già ricorse all'ausilio di operatori abilitati, appositamente armati, per contenere i danni della fauna selvatica;

   la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato in questo contesto un ordine del giorno, in data 22 giugno del 2017, per introdurre modifiche alla normativa vigente in materia al fine di permettere alle regioni di poter continuare a ricorrere ad altre figure abilitate, oltre a quelle esplicitamente indicate dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

   le associazioni venatorie hanno auspicato una rapida soluzione di questa problematica chiedendo l'approvazione di una norma per contenere la fauna selvatica, compatibilmente con la legislazione nazionale e comunitaria, le indicazioni del mondo scientifico, le esigenze della tutela animale e dell'ambiente, la sicurezza della popolazione e la salvaguardia delle imprese agricole –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine si sostenere le regioni nel contenimento della fauna selvatica, nel corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.
(5-12197)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

fauna

politica comunitaria dell'ambiente