ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
14/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/09/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 14/09/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/09/2017

SVOLTO IL 14/09/2017

CONCLUSO IL 14/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12154
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha introdotto un regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, stabilendo i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione;

   nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, ma solo a decorrere dal periodo d'imposta 2016;

   l'articolo 1, comma 150, lettera a), numero 1), della legge n. 232 del 2016 ha reso applicabili le agevolazioni anche al periodo d'imposta d'imposta 2017 e le ha estese ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, diminuendo l'imponibilità dal 70 per cento al 50 per cento solo a decorrere dall'anno 2017;

   non sembra chiaro se i percipienti di redditi di lavoro autonomo, che sono stati inclusi nell'agevolazione soltanto dal periodo di imposta 2017, che si sono trasferiti in Italia nel 2016, possano beneficiare del regime speciale di tassazione a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi;

  se così non fosse vi sarebbe una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che si sono trasferiti e hanno iniziato un'attività da lavoro autonomo in Italia nel 2016, che non potrebbero usufruire dell'agevolazione, e i soggetti che si sono trasferiti e hanno iniziato un'attività da lavoro autonomo in Italia nell'anno 2017, che potrebbero invece usufruire del regime speciale;

   più in generale, si rammenta che le agevolazioni per i soggetti rimpatriati (decreto-legge n. 78 del 2010 ancora in vigore e legge n. 238 del 2010, modificata dal decreto legislativo n. 147 del 2015) agevolano già dal periodo d'imposta 2011 il cosiddetto «rientro dei cervelli» espressamente anche per i lavoratori autonomi, con il paradosso che resterebbero esclusi unicamente i lavoratori autonomi rientrati nel 2016 –:

   se intenda assumere iniziative per chiarire che, nel caso in cui una persona fisica abbia trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico sulle imposte sui redditi nell'anno 2016, rispettando i requisiti disposti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, e abbia iniziato un'attività come lavoratore autonomo in Italia nell'anno 2016, aprendo una partita Iva, possa beneficiare della parziale imponibilità del reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia pari al 50 per cento per il periodo d'imposta 2017 e i tre periodi d'imposta successivi.
(5-12154)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12154

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime speciale di tassazione declinato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 per agevolare il rientro dei lavoratori italiani dall'estero in base al quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia nel periodo d'imposta nel quale si trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi è tassato nella misura del 70 per cento del suo ammontare, «ma solo a decorrere dal periodo d'imposta 2016».
  Detta disciplina è stata poi modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 150, lettera a), numero 1, della legge n. 232 del 2016 che ha reso applicabili le agevolazioni anche al periodo d'imposta 2017 e le ha estese ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, diminuendo l'imponibilità dal 70 per cento al 50 per cento, solo a decorrere dall'anno 2017;
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante evidenzia che, alla luce il menzionato dettato normativo, non sembrerebbe chiaro se i percipienti di redditi di lavoro autonomo, che sono stati inclusi nell'agevolazione soltanto dal periodo d'imposta 2017, possano beneficiare del regime speciale di tassazione a partire dal periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi qualora si siano trasferiti in Italia nel 2016.
  Pertanto, l'Onorevole chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicabilità del regime agevolativo al caso «in cui una persona fisica abbia trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR nell'anno 2016, rispettando i requisiti disposti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, e abbia iniziato un'attività come lavoratore autonomo in Italia nell'anno 2016, aprendo una partita IVA, possa beneficiare della parziale imponibilità del reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia pario al 50 per cento per il periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante l'estensione ai redditi di lavoro autonomo del regime di tassazione previsto dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente è stata effettuata, attraverso la modifica normativa del predetto articolo 16 operata dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio per il 2017).
  Relativamente alla decorrenza di tali modifiche normative, l'articolo 1, comma 151 della citata Legge di Bilancio 2017 indica espressamente che l'abbattimento dal 70 al 50 per cento del reddito imponibile si applica «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017».
  Mentre per le altre modifiche l'articolo 1, comma 159, della medesima legge stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» (1° gennaio 2017).
  Sembra, pertanto, coerente con il disposto normativo ritenere che è agevolabile il reddito di lavoro autonomo prodotto dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del citato articolo 2 del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta 2017, mentre non possono accedervi i soggetti che risultino già fiscalmente residenti in Italia nei precedenti periodi d'imposta, in cui la norma non trovava applicazione per tale categoria di lavoratori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

lavoro autonomo

imposta sul reddito