ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 13/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
05/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/10/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/10/2017
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/09/2017

DISCUSSIONE IL 05/10/2017

SVOLTO IL 05/10/2017

CONCLUSO IL 05/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12134
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   ARLOTTI, DAMIANO, GNECCHI, INCERTI, GIACOBBE, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, BARUFFI, LAVAGNO, DI SALVO, ROSTELLATO e TINAGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la circolare dell'Inps n. 100 del 16 giugno 2017, che reca le prime istruzioni relative all'applicazione del cosiddetto APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017, ha previsto che, ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio, si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma, precisando tuttavia che il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Paesi SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;

   nella seduta del 20 luglio 2017 della XI Commissione della Camera il Sottosegretario Massimo Cassano ha risposto all'interrogazione n. 5-11739 (Gnecchi) relativa alle circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di «Ape» sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

   il Sottosegretario ha in particolare affermato che «L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali» e che, in base a tali considerazioni, l'Inps ha adottato la richiamata circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri;

   tale interpretazione rischia di rivelarsi ingiustamente penalizzante per i lavoratori transfrontalieri, i quali non potrebbero accedere all'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio per il 2017, pur possedendo l'anzianità contributiva minima richiesta, in quanto essa è stata in tutto o in parte maturata in Paesi diversi dall'Italia;

   l'anticipo pensionistico introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 è per propria natura rivolto a categorie di lavoratori particolarmente fragili e, pertanto, occorrerebbe considerare l'esigenza di adottare un'interpretazione che, nei limiti del dettato normativo, favorisca l'accesso alla misura da parte degli interessati –:

   se vi siano le condizioni per riconsiderare l'orientamento espresso dall'Inps nella circolare n. 100 del 2017, in modo da consentire, ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso all’«Ape sociale», la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, in Svizzera, in Paesi dello Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.
(5-12134)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12134

  L'APE sociale è una prestazione nuova e sui generis non catalogabile tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale e, pertanto, da considerare fuori dal campo di applicazione sia dei regolamenti dell'Unione europea sia delle convenzioni bilaterali, che, peraltro, hanno un campo di applicazione più limitato che non si estende alle prestazioni assistenziali. Pertanto, con la circolare n. 100 del 2017 l'INPS ha precisato che il requisito contributivo richiesto (30/36 anni) non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo (SEE) o in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia.
  Voglio, tuttavia, precisare che, al fine di evitare un aumento non quantificabile e non prevedibile dei costi dovuti all'ampliamento della platea dei destinatari, durante i lavori preparatori della citata circolare era emersa l'opportunità di adottare il predetto orientamento solo in sede di prima applicazione; si era fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa.
  In conclusione, al fine di favorire nella seconda fase di monitoraggio – che terminerà il 30 novembre 2017 – l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera, l'INPS sta valutando la possibilità di consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

lavoratore migrante

migrante