Legislatura: 17Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 RIGONI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017 FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 07/09/2017 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 23/10/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/09/2017
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/10/2017
TARICCO, DALLAI, OLIVERIO, PETRINI, RUBINATO, AMATO, ROMANINI, FABBRI, DE MENECH, GNECCHI, VICO, D'OTTAVIO, MARCO DI MAIO, ROSTELLATO, PATRIARCA, GRIBAUDO, CARRA, COVA, GIOVANNA SANNA e RIGONI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il regolamento (UE) n.1303/2013, all'articolo 32, paragrafo 2, precisa che i gruppi di azione locale (Gal) attuano lo sviluppo locale di tipo partecipativo «gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche (...) né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto»;
il regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 59, paragrafo 5, relativo al Feasr prevede che almeno il 5 per cento dei fondi siano spesi con approccio Leader ed individua nei gruppi di azione locale i soggetti attuatori che:
sono uno strumento attuativo della politica agricola comune e attuano Leader senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica;
hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati, tra cui quindi anche comuni (singoli o associati), quale unica modalità per partecipare alla programmazione leader e consentire ai territori rurali di beneficiare dei relativi contributi;
in diverse regioni il bando pubblico di selezione dei gruppi di azione locale richiedeva obbligatoriamente la forma giuridica societaria;
detta attività è in pieno svolgimento e, ad esempio, per il solo Piemonte sono in corso investimenti per oltre 66 milioni di euro, ed i fondi stanziati sono soggetti a disimpegno automatico «N+2»;
il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» norma la partecipazione dell'ente pubblico alle società e, seppur con fini condivisibili di contenimento spesa pubblica, fissa alcune regole non compatibili con finalità e funzionamento dei gruppi di azione locale come previsto dal regolamento UE n. 1305/2013, quali ad esempio:
articolo 20, comma 2: razionalizzazione periodica delle partecipate, tra l'altro in caso di:
fatturato medio del triennio precedente inferiore ad 1 milione di euro (ridotto in via transitoria a 500 mila euro);
numero amministratori superiore al numero dipendenti;
articolo 17: percentuale minima del 30 per cento di partecipazione privata alla società con scelta del socio privato attraverso procedura pubblica;
l'articolo 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, al comma 6, recita «È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 (...)»;
l'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica commi 1 e 2, recita «Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni (...);
la formulazione dubbia dell’«Ovvero» genera grande incertezza inducendo alcuni segretari e revisori di comuni/unioni di comuni a ritenere che la revisione straordinaria debba includere anche i gruppi di azione locale, cosa che di fatto ne bloccherebbe le attività che sono già in fase operativa avendo già bandi pubblicati o in corso di pubblicazione –:
se, nella consapevolezza che la situazione non è risolvibile con ipotesi di modifiche societarie, non ritenga urgente assumere iniziative per chiarire con una circolare, o con altro strumento, che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica i gruppi di azione locale non sono coinvolti:
a) dalla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 dello stesso Testo unico;
b) dalla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del citato testo unico (avendo i gruppi di azione locale il requisito del comma 2 lettera a);
c) dall'applicazione delle norme dell'articolo 17 del Testo unico, essendo servizio di interesse generale non economico (Sineg) il servizio erogato dai gruppi di azione locale relativamente a Leader, al fine di non compromettere il lavoro finalizzato allo sviluppo dei territori, in avanzato stato di attuazione, e che siffatti vincoli rischierebbero di compromettere. (5-12085)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regione rurale
regolamento CE
servizio d'interesse generale