ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
RIGONI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 07/09/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 23/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/09/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12085
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   TARICCO, DALLAI, OLIVERIO, PETRINI, RUBINATO, AMATO, ROMANINI, FABBRI, DE MENECH, GNECCHI, VICO, D'OTTAVIO, MARCO DI MAIO, ROSTELLATO, PATRIARCA, GRIBAUDO, CARRA, COVA, GIOVANNA SANNA e RIGONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (UE) n.1303/2013, all'articolo 32, paragrafo 2, precisa che i gruppi di azione locale (Gal) attuano lo sviluppo locale di tipo partecipativo «gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche (...) né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto»;
   il regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 59, paragrafo 5, relativo al Feasr prevede che almeno il 5 per cento dei fondi siano spesi con approccio Leader ed individua nei gruppi di azione locale i soggetti attuatori che:
    sono uno strumento attuativo della politica agricola comune e attuano Leader senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica;
    hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati, tra cui quindi anche comuni (singoli o associati), quale unica modalità per partecipare alla programmazione leader e consentire ai territori rurali di beneficiare dei relativi contributi;
   in diverse regioni il bando pubblico di selezione dei gruppi di azione locale richiedeva obbligatoriamente la forma giuridica societaria;
   detta attività è in pieno svolgimento e, ad esempio, per il solo Piemonte sono in corso investimenti per oltre 66 milioni di euro, ed i fondi stanziati sono soggetti a disimpegno automatico «N+2»;
   il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» norma la partecipazione dell'ente pubblico alle società e, seppur con fini condivisibili di contenimento spesa pubblica, fissa alcune regole non compatibili con finalità e funzionamento dei gruppi di azione locale come previsto dal regolamento UE n. 1305/2013, quali ad esempio:
    articolo 20, comma 2: razionalizzazione periodica delle partecipate, tra l'altro in caso di:
     fatturato medio del triennio precedente inferiore ad 1 milione di euro (ridotto in via transitoria a 500 mila euro);
     numero amministratori superiore al numero dipendenti;
    articolo 17: percentuale minima del 30 per cento di partecipazione privata alla società con scelta del socio privato attraverso procedura pubblica;
   l'articolo 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, al comma 6, recita «È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 (...)»;
   l'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica commi 1 e 2, recita «Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni (...);
   la formulazione dubbia dell’«Ovvero» genera grande incertezza inducendo alcuni segretari e revisori di comuni/unioni di comuni a ritenere che la revisione straordinaria debba includere anche i gruppi di azione locale, cosa che di fatto ne bloccherebbe le attività che sono già in fase operativa avendo già bandi pubblicati o in corso di pubblicazione –:
   se, nella consapevolezza che la situazione non è risolvibile con ipotesi di modifiche societarie, non ritenga urgente assumere iniziative per chiarire con una circolare, o con altro strumento, che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica i gruppi di azione locale non sono coinvolti:
    a) dalla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 dello stesso Testo unico;
    b) dalla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del citato testo unico (avendo i gruppi di azione locale il requisito del comma 2 lettera a);
    c) dall'applicazione delle norme dell'articolo 17 del Testo unico, essendo servizio di interesse generale non economico (Sineg) il servizio erogato dai gruppi di azione locale relativamente a Leader, al fine di non compromettere il lavoro finalizzato allo sviluppo dei territori, in avanzato stato di attuazione, e che siffatti vincoli rischierebbero di compromettere. (5-12085)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione rurale

regolamento CE

servizio d'interesse generale