Legislatura: 17Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/09/2017
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/09/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/09/2017
GAGNARLI. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154, disciplina l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, stabilendo che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi, può essere esercitata:
a) dagli iscritti al registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'8 giugno 2017 ha approvato lo standard professionale e formativo del manutentore del verde, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 154 del 2016;
pertanto, attualmente vige l'obbligo di conseguire un attestato di idoneità Che accerti il possesso di adeguate competenze al fine dell'esercizio dell'attività di manutenzione del verde;
a quanto consta all'interrogante, l'Ente nazionale ed europeo per la formazione (ENEF), con una nota indirizzata, tra gli altri, al Ministro interrogato, avrebbe chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità di questa disposizione normativa e quindi all'esercizio dell'attività di manutentore del verde –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per chiarire se l'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154, si riferisca unicamente alle aziende che facciano richiesta di iscrizione al registro delle imprese dalla data di entrata in vigore della sopracitata legge, oppure abbia validità per la totalità delle aziende, tra cui anche quelle che già esercitano l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi. (5-12078)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):azienda agricola
manutenzione