ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12025
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   ARLOTTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   nella seduta del 20 luglio della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera (XI) il Sottosegretario Massimo Cassano ha risposto all'interrogazione 5-11739 Gnecchi in merito alle circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di «APE» sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   il Sottosegretario ha in particolare affermato che «L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia»;
   ciò pare essere all'interrogante in contrasto con i regolamenti comunitari ed in particolare quanto indicato all'articolo 70 del regolamento (CE) 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; il regolamento, in base all'articolo 3, si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, d'invalidità, di vecchiaia, per i superstiti, per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, di pensionamento anticipato, le prestazioni familiari;
   il regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore, e alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70;
   l'articolo 70 si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento quanto di quella relativa all'assistenza sociale;
   se l’«APE» sociale non è un trattamento pensionistico, allora pare debba essere qualificata come «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» di cui al succitato articolo 70 del regolamento (CE) 883/2004;
   il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia europea del 21 giugno 2017, nelle note riguardanti le questioni pregiudiziali (paragrafo 20, 21 e 22), sancisce che «la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale», e quindi in sostanza che non spetta all'Inps stabilire quali prestazioni siano da includere tra i settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 83/2004, e quali da escludere –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire se l’«APE» sociale, in quanto prestazione assistenziale, rientri nella fattispecie delle prestazioni speciali di denaro di carattere contributivo e quindi ricada nell'ambito di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) 883/2004. (5-12025)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

prestazione sociale

sentenza della Corte CE