ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LACQUANITI LUIGI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 02/08/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12024
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   ROSTELLATO e LACQUANITI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   sul quotidiano on-line Il Tirreno edizione Cecina-Rosignano del 22 luglio è apparsa la notizia dell'erogazione di una sanzione di 3.333 euro a testa per cinque turisti «naturisti» perché facevano il bagno completamente nudi. Si legge infatti che «Cinque turisti del nord Italia (quattro uomini e una donna) sono stati sanzionati dalla polizia con un verbale di 3.333 euro ciascuno. Facevano i nudisti nella zona della Fossa Camilla, nel comune di Castagneto Carducci, una spiaggia tradizionalmente frequentata dagli appassionati di naturismo, il cui via libera dall'amministrazione comunale, però, non è mai arrivato»;
   «I cinque turisti – tutti italiani, sono stati invitati a rivestirsi immediatamente ed è stata contestata loro la violazione all'articolo 726 del codice penale (Atti contrari alla pubblica decenza) con una multa totale di 16.666 euro (3.333 per ogni multa)»;
   per diversi anni l'articolo 726 è stato utilizzato per sanzionare la pratica del naturismo, anche se la Corte di cassazione ha affermato (con sentenza n. 3557 del 2000) che il naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti;
   nella risposta all'interrogazione n. 4-12552, il Ministro interrogato, aveva riconosciuto le ragioni dei naturisti e aveva appunto rimarcato come nei decreti attuativi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la sanzione era stata determinata nella misura più lieve tra quelle introdotte dalla depenalizzazione;
   in quella sede aveva anche sottolineato la possibilità, da parte del Governo, di emanare entro 18 mesi uno o più decreti correttivi e integrativi al fine di apporre eventuali correttivi ritenuti necessari –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative per salvaguardare la pratica naturista, escludendola da quelle sanzionabili ai sensi dell'articolo 726 codice penale. (5-12024)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

ammenda

comune