ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/08/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/08/2017
Stato iter:
02/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/08/2017
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 02/08/2017
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/08/2017

SVOLTO IL 02/08/2017

CONCLUSO IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12022
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   PESCO, SIBILIA, ALBERTI e CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comma 9 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 come convertito, ha previsto il trasferimento automatico, senza pubblica selezione, del personale del gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate — riscossione, con applicazione dell'articolo 2112 c.c. (rapporto giuridico privato);
   secondo la Corte costituzionale il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, che ammette deroghe solo in presenza di straordinarie esigenze di interesse pubblico;
   si è ritenuto, ad esempio, che «il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'articolo 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonché sentenza n. 267 del 2010)»;
   con la sentenza 7/2015, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale Sardegna n. 4 del 2014 che prevedeva il passaggio dei dipendenti della Interventi Geo Ambientali spa all'Agenzia regionale Arbam; è interessante evidenziare come nel caso di specie il ricorso è stato proposto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri;
   con la sentenza 227/2013 la Corte ha precisato che «l'applicazione dell'articolo 2112 cod. civ. nell'ambito del lavoro pubblico, si riferisce al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici...» – [come nel caso di Equitalia] – In tali ipotesi, infatti, «l'automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che [...] non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico»;
   non giustifica la deroga né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti ai soggetti disciolti (sentenza n. 248 del 2016; n. 227 del 2013),
   l'ordinanza 3213/2017 del Consiglio di Stato ha rinviato al Tar la decisione sul ricorso presentato da Dirpubblica, in merito proprio al passaggio del personale di Equitalia in Agenzia delle entrate – Riscossione senza prove selettive pubbliche;
   la norma richiamata non chiarisce i criteri di selezione, mentre è noto che Equitalia ha assunto senza pubblico concorso –:
   quali siano le ragioni che nel caso di Agenzia delle entrate – Riscossione legittimerebbero la deroga al principio del pubblico concorso. (5-12022)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 agosto 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12022

  Con il documento in esame gli Interroganti, richiamando talune pronunce della Corte Costituzionale, chiedono di conoscere le ragioni che avrebbero legittimato la deroga al principio del concorso pubblico nel caso, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016, di passaggio del personale del gruppo Equitalia S.p.A. al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate – Riscossione.
  Gli Interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193/ del 2016 – che, come noto, ha disposto, a far data dal 1o luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. e l'istituzione dell'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» – e, in particolare, al comma 9 che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie ad assicurarne lo svolgimento senza soluzione di continuità, ha disposto, previa ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente, il trasferimento del personale delle società del Gruppo Equitalia al nuovo ente, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (comma 9).
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate si riferisce quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto «alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private».
  Il comma 9 del suindicato articolo 1 ha previsto che «tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità», a decorrere dal 1o luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente pubblico economico.
  L'ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, elencate tassativamente dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e pertanto non è assoggettato alla disciplina del citato T.U del pubblico impiego e non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.
  L'Ente, infatti, instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. Civ. n. 26166/2016).
  Al riguardo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che i dipendenti degli enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (CdS n. 641/2012; Cass. Civ. 9288/2011, n. 29901/2015).
  In ragione di quanto sopra, si evidenzia che non vi è alcuna «deroga al principio del concorso pubblico» poiché Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari di tutti gli altri enti pubblici economici nazionali (ad es. Agenzia del demanio, SIAE, ecc.), non è tenuta all'espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento del personale ma seleziona i propri dipendenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
  Pertanto, nel caso in esame si è di fronte al passaggio di personale dalle società del gruppo Equitalia sciolte, al neocostituito ente pubblico economico, tutti assoggettati a una disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica e segnatamente dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva di lavoro.
  Chiarita la natura giuridica dell'ente pubblico economico e la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro, si deve evidenziare che le sentenze della Corte Costituzionale richiamate dagli Interroganti riguardano una diversa fattispecie giuridica, relativa al passaggio di personale da società e altri soggetti di natura privatistica ad amministrazioni pubbliche stricto sensu, ricomprese nel novero tassativo di cui al suindicato articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 30 marzo 2001, n. 165.
  La differenza con la vicenda che ha riguardato il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione risiede nel fatto che nelle pronunce citate dagli interroganti il passaggio del personale sarebbe avvenuto da soggetti con contratti di lavoro privatistico ad amministrazioni pubbliche assoggettate alle norme del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001.
  È opportuno, infine, ricordare che con l'ordinanza n. 3213/2017 il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi l'udienza pubblica per la trattazione del merito con priorità e non ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla ricorrente menzionata nell'interrogazione in oggetto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

agenzia regionale

concorso amministrativo