ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/08/2017
Stato iter:
02/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/08/2017
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 02/08/2017
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/08/2017

SVOLTO IL 02/08/2017

CONCLUSO IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12021
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   PETRINI, PELILLO, LODOLINI, RIBAUDO e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i confidi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge;
   la legge 13 luglio 2016, n. 150, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti, delega il Governo a riformare il sistema dei confidi tramite la valorizzazione del loro ruolo, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico;
   il termine per l'esercizio della delega, in scadenza il 20 marzo 2017, è stato prorogato di sei mesi dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244;
   tuttavia, a meno di due mesi dalla data del 20 settembre, alle Camere, che hanno trenta giorni per esprimersi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 150 del 2016, non è stato ancora trasmesso alcuno schema di decreto legislativo;
   l'attuazione della delega è essenziale per consentire ai confidi di sviluppare strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi che rispondono alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese e dei professionisti –:
   se il Governo sia in procinto di trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2016, n. 150. (5-12021)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 agosto 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12021

  Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sui tempi di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2016, n. 150, avente ad oggetto la riforma del sistema dei confidi.
  Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che l'istruttoria tecnica svolta per la predisposizione dei decreti attuativi ha riscontrato e messo a fuoco complesse e sostanziali criticità, correlate all'impostazione stessa ed a talune previsioni della delega, che involgono anche problematiche di derivazione europea. Tali criticità si sono tradotte, peraltro dopo lunghi ed indispensabili tempi di approfondimento, nell'impossibilità di definire, in ragione di quanto detto, uno schema di articolato.
  Le criticità emerse, condivise peraltro da tutti gli uffici governativi cointeressati, sono di seguito esposte in dettaglio:
   1) il rafforzamento del patrimonio dei confidi rappresenta un «aiuto al funzionamento» non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La specifica interlocuzione con la Commissione europea che ha condotto alla adozione del DM 3 gennaio 2017 (attuativo dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, per la concessione di un contributo ai confidi) ha, infatti, escluso, ogni possibilità di trasferimento di risorse pubbliche nel patrimonio dei confidi;
   2) in base al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 150 del 2016, la delega deve essere attuata in modo tale da non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ove fosse necessario reperire una copertura finanziaria, la stessa non potrebbe essere individuata dal decreto delegato ma dovrebbe essere previamente stanziata da altro provvedimento legislativo. In assenza di uno specifico stanziamento, come noto, il decreto legislativo attuativo, sotto il profilo finanziario, dovrebbe recare solo norme non onerose o, al più, disciplinare l'utilizzo di risorse già stanziate per le finalità previste dalla legge delega;
   3) è già in corso di realizzazione una complessa riforma del Fondo centrale di garanzia ex legge n. 662/1996, condotta in via amministrativa dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, tenuto conto delle esigenze – manifestate dal sistema dei confidi – di riequilibrio della controgaranzia rispetto alla garanzia diretta rilasciata nei confronti delle banche;
   4) sarebbe necessario intervenire sulla disciplina del TUB. Nondimeno, l'aggiornamento del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993 è recente ed ha investito significativamente anche la disciplina dei confidi, con l'adozione delle relative norme regolamentari (DM n. 53/2015 e n. 228/2015);
   5) occorrerebbe una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per confidi e intermediari finanziari. La materia sembra attenere a profili di operatività di soggetti privati che male si prestano ad un intervento legislativo delegato all'Amministrazione dello Stato;
   6) dovrebbe prevedersi la tutela del carattere accessorio della garanzia dei confidi rispetto all'operazione di finanziamento. Il principio di delega in proposito appare di difficile declinazione in norma di legge;
   7) vi sarebbe l'esigenza dell'individuazione di metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso le Camere di commercio (criterio sub «1»). Anche in questo caso, la finalità delegata appare poco chiara, coinvolgendo soggetti che non dipendono dal MEF e di difficile trasposizione in norma di legge;
   8) si è rilevato, infine, che, considerati i richiamati vincoli di natura europea e nazionale, l'adozione di una normativa delegata per i profili sub 1), 2) e 3), potrebbe tradursi in una maggiore delimitazione, rispetto alla disciplina attuale, dell'ambito di operatività dei confidi.

  Tutto ciò premesso, attesa la particolare delicatezza della materia e le aspettative del mondo delle imprese, il Governo si impegna a valutare l'elaborazione di proposte di modifica del quadro normativo, finalizzate a tener conto e superare le criticità rilevate ed, altresì, a prendere in considerazione i contributi emersi dagli approfondimenti compiuti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

credito industriale

libera professione