ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 842 del 26/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/07/2017
Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/07/2017
Resoconto SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2017
Resoconto SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/07/2017

SVOLTO IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11983
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Mercoledì 26 luglio 2017, seduta n. 842

   SIBILIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel giugno 2017 ha avviato la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia delle entrate al fine di sostituire Rossella Orlandi;
   l’iter di nomina si è concluso con la designazione dell'avvocato Ernesto Maria Ruffini, il quale ha già ricoperto i ruoli di presidente, amministratore delegato ed anche commissario straordinario di Equitalia s.p.a.;
   la nomina di Ruffini risulta particolare, in quanto attiene a tutte le attività relative al fisco, dai servizi ai contribuenti alle attività di accertamento, ivi comprese le attività di riscossione;
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017 l'avvocato Ruffini è stato nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tra cui, in particolar modo, la redazione del relativo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2017;
   ai sensi dell'articolo 5 del medesimo statuto il presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è il direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
   l'avvocato Ruffini, in qualità di commissario straordinario, ha quindi proceduto alla redazione dello statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e, come direttore generale dell'Agenzia delle entrate, ne ha rivestito anche la carica di presidente;
   a giudizio dell'interrogante tale circostanza configura un'ipotesi di conflitto di interessi la quale risulta ulteriormente aggravata non solo in considerazione del fatto che lo statuto disciplina settori sensibili, come le funzioni e le competenze degli organi, le entrate dell'ente, i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, ma anche dalla circostanza che, ai sensi del relativo articolo 17, i rapporti tra l'Agenzia della riscossione e l'Agenzia delle entrate sono regolati da una convenzione ad hoc –:
   se non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza volte a revocare l'incarico di direttore generale dell'Agenzia delle entrate ad Ernesto Maria Ruffini. (5-11983)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11983

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede la rimozione dell'avvocato Ernesto Maria Ruffini nominato Direttore dell'Agenzia delle entrate, con deliberazione del Consiglio dei ministri il 9 giugno scorso, in quanto in qualità di commissario straordinario, ha proceduto alla redazione dello statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tale circostanza configurerebbe un'ipotesi di conflitto di interessi.
  L'interrogante rileva, in particolare, che lo statuto disciplina non solo settori sensibili come le funzioni e le competenze degli organi, le entrate dell'ente, i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, ma altresì i rapporti tra l'Agenzia della riscossione e l'Agenzia delle entrate, regolati da una convenzione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto stesso.
  Al riguardo, si riferisce quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto-legge 193 del 2016 dopo aver disposto l'istituzione dell'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» a far data dal 1o luglio 2017, ha previsto la nomina dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. quale commissario straordinario per:
   gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente;
   la vigilanza e la gestione della fase transitoria;
   l'elaborazione dello statuto ai fini della predisposizione della proposta da parte del Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente del Consiglio dei Ministri cui il medesimo decreto-legge 193 ha demandato l'approvazione dell'atto.

  Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio del 2017, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, quale amministratore delegato di Equitalia S.p.a., è stato nominato Commissario straordinario ed ha provveduto, come da disposizione di legge, all'elaborazione dello schema di statuto, trasmettendolo al Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 marzo 2017.
  L'avvocato Ruffini, al momento della nomina a Commissario straordinario e fino all'approvazione dello Statuto, avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2017, non rivestiva alcun incarico presso l'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, non si ravvisano profili di irregolarità nell'approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, avvenuta nel rispetto delle previsioni normative e delle garanzie procedimentali previste dalla legge.
  Con riferimento all'articolo 17 dello Statuto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, si fa presente che esso – in considerazione dell'autonomia riconosciuta al nuovo EPE, ente strumentale all'Agenzia delle entrate – rinvia ad un atto di natura convenzionale la disciplina dei rapporti con quest'ultima per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 193 del 2016.
  È, inoltre, opportuno ricordare che sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo incentrati sulla supposta inconferibilità dell'incarico di cui trattasi.
  L'Amministrazione finanziaria ha sempre riferito negli elementi di risposta a detti documenti di sindacato che:
   l'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2013 dispone, con riguardo alla inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
    b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
    c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;
   tale disposizione mira ad evitare la provenienza immediata del soggetto, cui deve essere conferito l'incarico, da un ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   si tratta di una misura generale a spiccato carattere preventivo che vieta l'accesso all'incarico qualora non sia decorso un periodo minimo di «raffreddamento» che la legge individua in due anni;
   nel caso della nomina dell'Avv. Ruffini quale nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate non sembrano tuttavia sussistere i presupposti di legge per la sua applicazione.

  Al riguardo, è opportuno rappresentare che la Corte dei Conti nell'Adunanza del 20 luglio 2017 ha deliberato di «ammettere al visto» il provvedimento di nomina di cui trattasi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consiglio dei ministri

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