ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11971

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 842 del 26/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 26/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11971
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 26 luglio 2017, seduta n. 842

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'istituto dell'Ape sociale consente l'anticipo pensionistico a categorie di persone che si trovano in una situazione di particolare difficoltà (disoccupati, chi svolge lavori usuranti, chi assiste persone invalide);
   l'Inps, con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017, ha stabilito che per l'accesso al predetto istituto non possono essere totalizzati i periodi assicurativi italiani con quelli esteri. Pertanto, secondo l'Inps, non può essere utilizzata la contribuzione estera per il raggiungimento dei contributi necessari per ottenere l'anticipo pensionistico;
   a prescindere dalla natura dell'Ape sociale, che sia un trattamento previdenziale o meno, si ritiene che tale limite posto arbitrariamente dall'Inps sia illegittimo e discriminante. Ciò anche considerando quanto lo stesso istituto afferma sulla contribuzione estera con il messaggio n. 1094 del 2016, per accedere ad altro istituto per il quale «la contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto come se fosse contribuzione versata in Italia»; nello specifico, i periodi che si vogliono «sommare» non devono coincidere e la contribuzione deve essere maturata in Paesi «in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale»;
   l'esclusione della contribuzione estera ai fini dell'accesso all'Ape sociale appare all'interrogante in chiaro contrasto con il regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che garantisce a tutti i cittadini dell'Unione europea di conservare i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all'interno della stessa Unione europea. Sicché, anche nell'ipotesi in cui l'Ape sociale non abbia natura pensionistica, sarebbero ugualmente incluse per l'accesso al trattamento le prestazioni «speciali in denaro di carattere non contributivo» «intese a fornire coperture in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1», ovvero anche alle pensioni di vecchiaia e alle prestazioni di pensionamento anticipato;
   viene violata la normativa in materia se non si concede l'utilizzo della contribuzione estera ai fini dell'accesso all'Ape sociale, che si ribadisce è rivolta a categorie svantaggiate che sono state ritenute meritevoli di una particolare tutela, quindi, sarebbe discriminatorio penalizzarle restringendo l'applicazione dell'istituto nato a loro sostegno –:
   se e quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro interrogato affinché sia riconosciuta ai cittadini la possibilità di accedere all’«Ape» sociale con l'utilizzo della contribuzione estera, poiché l'esclusione stabilita dall'Inps presenta, a giudizio dell'interrogante, profili di dubbia legittimità, si rivela discriminatoria e non ha alcun fondamento. (5-11971)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione sociale

migrazione comunitaria

sicurezza sociale