ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11944

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 840 del 24/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 24/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 24/07/2017
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 24/07/2017
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 24/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11944
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Lunedì 24 luglio 2017, seduta n. 840

   PANNARALE, MARCON, GIANCARLO GIORDANO e PELLEGRINO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con la nota n. 22165 del 19 maggio 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dettato agli uffici scolastici regionali istruzioni per la costituzione delle cattedre nei licei musicali, stabilendo espressamente che all'insegnamento di esecuzione ed interpretazione del primo strumento, vengano dedicate due ore settimanali di lezione frontale in entrambi gli anni del primo biennio, in luogo delle tre previste dal piano orario definito dalla Tabella E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, con una decurtazione pari a 33 ore annuali rispetto alle 99 previste dal piano di studio, dando indicazione di sostituire l'ora mancante con un'ora di ascolto partecipativo, previsione anch'essa non contemplata dalla normativa;
   tale orientamento, oltre a risultare in contrasto con la normativa vigente, è, secondo gli interroganti, lesiva dei diritti di studenti e docenti e comporterà inevitabilmente i seguenti effetti: 1) non garantirà agli studenti l'offerta formativa prevista dagli ordinamenti e comunicata alle famiglie in fase di iscrizione alla classe prima; 2) gli studenti che frequenteranno nell'anno 2017-2018 la classe seconda subiranno una inopinata riduzione delle ore di lezione frontale, rispetto a quelle dell'anno precedente; 3) il personale docente subirà un'ingiustificata contrazione dell'organico d'istituto;
   con sentenza n. 01731/2017 il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo l'atto con cui l'ufficio scolastico territoriale di Roma, anticipando di fatto la suddetta previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aveva disposto per un liceo musicale la riduzione per l'anno 2015 dell'organico di insegnamento di esecuzione ed interpretazione, rilevando in esso, da un lato, la violazione delle aspettative delle famiglie rispetto al quadro orario prospettato dalla scuola, e dall'altro una disparità di trattamento tra i licei musicali del Lazio, visto che alcuni garantivano il piano orario vigente, nonché l'inosservanza delle norme contenute nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, laddove prevede «un tempo scuola dovuto, sia per la classe I, sia per la classe II, di n. 99 ore di lezione articolate sul primo strumento e sul secondo strumento». Per il Tar, inoltre, il provvedimento era privo di una concreta motivazione giuridica e violava il diritto dei docenti ricorrenti all'insegnamento;
   gli stessi giudici hanno espresso un giudizio di merito rispetto all'importanza didattica dell'insegnamento frontale di esecuzione ed interpretazione, sostenendo che: «la riduzione ad un'ora a settimana di lezione con riferimento al primo strumento equivale ad una preparazione approssimativa, dilettantistica e ben lontana dal profilo professionalizzante richiesto dalle competenze in uscita dal Liceo per l'accesso al triennio di primo livello del Conservatorio», confermando, in tal modo, una corretta visione di curriculum verticale dei licei musicali nella filiera musicale;
   la richiamata sentenza individua elementi ineludibili della organizzazione dei licei musicali; pertanto, qualsiasi cambiamento operato nel piano orario, nell'ambito di una definizioni dell'organico di diritto degli stessi, deve essere preceduto da una profonda rivisitazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, come prospettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e consolidato nei successivi sette anni di vigenza, posto che lo stesso prepara ad una formazione necessariamente di alto livello, in quanto consente l'accesso diretto al conservatorio ed all'Afam;
   a parere degli interroganti la suddetta riduzione di orario disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto ad una materia caratterizzante come lo studio dell'esecuzione dello strumento, è inaccettabile, poiché snatura l'indirizzo di una scuola altamente specializzante quale è il liceo musicale, pensato nella prospettiva di offrire un'adeguata preparazione per la successiva prosecuzione ed il completamento degli studi musicali al conservatorio –:
   se non ritenga di dover ad assumere tempestive iniziative volte a rettificare la nota richiamata in premessa, affinché in tutti i licei musicali siano adottati i piani orari vigenti e sia garantita l'offerta formativa. (5-11944)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

insegnamento

istruzione secondaria