ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11866

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 834 del 14/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11866
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 14 luglio 2017, seduta n. 834

   RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 introduce incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e prescrive a quest'ultime di destinare a tale scopo, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in una misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo di lavori, forniture e servizi, posti a base di gara;
   la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 7 del 2017 ha ritenuto da ultimo che i suddetti incentivi sono da includere nel limite al trattamento accessorio del personale (cosiddetto «fondo produttività»), affermando che «nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)»;
   mentre nell'interpretazione fornita in precedenza dalla magistratura contabile (sez. riunite delibera n. 51 del 2011) si escludeva tale voce da quelle da prendere a confronto, la più recente pone una serie di problematiche, in quanto l'inclusione di tali incentivi nel cosiddetto «fondo produttività» rileva per l'applicazione del tetto previsto ex articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017; inoltre, dette spese incrementano l'importo del fondo per il personale 2017, che non deve però superare il limite dell'anno 2016, che a sua volta non poteva superare l'importo del fondo 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 abrogato dal succitato articolo 23. Tali variazioni possono essere di importo molto significativo e si collegano ad un diritto che, in ogni caso, matura in capo ai dipendenti;
   seguendo l'interpretazione di cui alla deliberazione n. 7 del 2017, non essendo consentito lo sforamento del fondo 2016, per rispettare l'articolo 113 bisogna decurtare, se vi sono e se sufficienti, altre poste destinate alla generalità dei dipendenti e/o a garanzia di alcuni servizi. Ovvero, in altre parole: per far spazio agli incentivi per funzioni tecniche sarà obbligatorio ridurre altre componenti del fondo, con un calo, quindi, dei trattamenti economici accessori dei lavoratori ed il rischio di conflitti tra i dipendenti che partecipano alle attività tecniche e il resto dei lavoratori;
   infine, siccome tali incentivi vanno a incrementare anche il tetto di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, recanti misure di contenimento delle spese di personale, tale circostanza può, di fatta, inibire anche gli effetti positivi dell'incremento della capacità assunzionale stabilito con il decreto-legge n. 50 del 2017 se non addirittura comportare uno sforamento del tetto (costituito dalla media della spesa di personale del triennio 2011-2013) con la conseguente sanzione del divieto di assunzioni –:
   se non ritenga necessario assumere con urgenza le iniziative di competenza, anche normative, per chiarire che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sono da includere nel tetto del trattamento accessorio del personale, né nell'importo delle spese di personale considerate ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. (5-11866)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

retribuzione del lavoro

concessione di servizi