ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 832 del 12/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 12/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/07/2017
Stato iter:
13/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/07/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/07/2017
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/07/2017

SVOLTO IL 13/07/2017

CONCLUSO IL 13/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11815
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, ha istituito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, la cosiddetta «rottamazione delle cartelle»;
   i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
   la Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc) ha fatto sapere, anche tramite interviste rilasciate dal proprio presidente ad alcuni organi di stampa, di non accettare l'ipotesi che la definizione agevolata possa riguardare i debiti dei propri iscritti nei suoi confronti;
   secondo fonti di stampa, la Cnpadc avrebbe inviato una diffida ad Equitalia s.p.a. affinché non vengano accolte istanze di «rottamazione» delle cartelle riguardanti i contributi previdenziali, le sanzioni e gli interessi dovutigli, sostenendo che il provvedimento non è applicabile, giacché «il testo letterale della norma non prevede la possibilità di rottamare le cartelle per i contributi dovuti agli enti previdenziali» –:
   se intenda assumere iniziative per chiarire se sia possibile la definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali, quali le casse delle categorie professionali, e se essi possano rifiutarsi di accettarla. (5-11815)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11815

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla problematica della presunta inapplicabilità della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cosiddetto «rottamazione delle cartelle») ai carichi relativi ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti dalle casse previdenziali private.
  In particolare, l'interrogante fa presente che la Cassa dei Dottori Commercialisti avrebbe inviato una diffida ad Equitalia S.p.A. per evitare che venissero accolte le dichiarazioni di adesione alla citata definizione agevolata presentate dai suoi debitori, e ciò in considerazione del contenuto letterale delle norme di riferimento.
  L'Onorevole Sottanelli chiede pertanto al Governo se sia possibile la definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali e se questi ultimi possano «rifiutarsi di accettarla».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.a.) fa presente che, in data 3 febbraio 2017, la menzionata Cassa previdenziale aveva diffidato la cessata Equitalia dall'accettare dichiarazioni di adesione alla definizione in argomento relative ai propri carichi ritenendo:
   che il comma 10, lettera e-bis), dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 escludesse le sanzioni da essa irrogate per le predette violazioni dall'ambito di applicazione della definizione agevolata;
   che tale esclusione fosse coerente con la propria autonomia finanziaria e con la propria natura giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e di un'autonomia organizzativa/economica confermata dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 254/2016 e n. 7/2017.

  Successivamente, l'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha precisato che il citato articolo 6, comma 10, lettera e-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 «si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata... non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale», ricomprendendo nell'ambito della definizione agevolata i carichi previdenziali, senza effettuare distinzioni tra la natura pubblicistica o privatistica degli stessi.
  In tal modo è stato chiarito, con disposizione espressamente qualificata come interpretativa, che, a seguito della definizione, non sono dovute tutte le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relative ai contributi e ai premi contenute in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
  Facendo riferimento a tale intervento legislativo Equitalia S.p.a., ora Agenzia delle entrate-Riscossione, ha evidenziato alla Cassa dei Dottori Commercialisti che non poteva esimersi dal dare seguito alle dichiarazioni di adesione presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 per somme iscritte a ruolo dalla stessa Cassa.
  Nonostante ciò, la suddetta Cassa, con nota del 16 maggio 2017 – nel ribadire il suo orientamento circa l'inapplicabilità della definizione agevolata ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti – ha confermato la sua precedente diffida e la propria intenzione di adire le vie legali nei confronti dell'agente della riscossione «in caso di accettazione di domande di definizione».
  L'Agenzia delle entrate Riscossione sottolinea, altresì, che tale interpretazione confligge con quella adottata da altre casse previdenziali.
  In proposito, infatti si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'8 febbraio 2017, ha preso atto dell'applicabilità di tale normativa anche alle somme iscritte dalla Cassa Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016, rilevando che «tali somme, pertanto, potranno essere versate dai soggetti interessati, con le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 6, previa domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata, da formulare entro il 31/03/2017, direttamente ad Equitalia» (http://www.cassaforense.it/cassa-forensearchivio/definizioneagevolata-indicazioni-agli-iscritti/).
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione rileva che, per effetto delle modifiche apportate nello scorso mese di aprile all'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge n. 193/2016, non possano residuare dubbi circa l'applicabilità della predetta definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo per violazione degli obblighi contributivi da parte dei dottori commercialisti.
  Conseguentemente al fine di ottemperare al dettato normativo suesposto, l'Agenzia delle entrate Riscossione ritiene di esser tenuta a comunicare, a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione – in virtù dello specifico obbligo su di essa gravante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193/2016 – l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, anche con riferimento alle somme affidate in riscossione dalla Cassa dei Dottori Commercialisti.
  L'Agenzia delle entrate-Riscossione evidenzia, comunque, che gravi sull'Ente previdenziale interessato l'onere di comunicare ai propri iscritti il contrario avviso in merito all'inapplicabilità della procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ai crediti vantati dalla Cassa nei loro confronti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito