ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11807

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 832 del 12/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: MONCHIERO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 12/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUCCI MARA MISTO-CIVICI E INNOVATORI 12/07/2017
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-DIREZIONE ITALIA 12/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/07/2017
Stato iter:
13/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/07/2017
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI MISTO-CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 13/07/2017
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI MISTO-CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/07/2017

SVOLTO IL 13/07/2017

CONCLUSO IL 13/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11807
presentato da
MONCHIERO Giovanni
testo di
Mercoledì 12 luglio 2017, seduta n. 832

   MONCHIERO, MUCCI e FUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004 il cui articolo 1, comma 1, stabilisce che: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
   l'articolo 14, comma 5, della citata legge stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 5 della stessa legge, cioè le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, hanno diritto ad essere informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero;
   la diagnosi genetica preimpianto rappresenta una metodologia che permette di identificare la presenza di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche in embrioni in fasi molto precoci di sviluppo, generati in vitro da coppie a elevato rischio riproduttivo, prima del loro impianto in utero;
   i progressi della scienza permettono oggi di identificare la presenza di malattie genetiche ereditarie o di alterazione cromosomiche, in fasi molto precoci dello sviluppo embrionale;
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
   i livelli essenziali di assistenza approvati nel mese di marzo 2017, non includono le indagini genetiche preimpianto, tecniche che devono poter applicare tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che risultano autorizzati ad eseguire tecniche in vitro;
   all'articolo 24 del decreto di cui sopra viene stabilito che: «Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nell'ambito dell'attività di consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita»;
   nonostante tale previsione la diagnosi genetica preimpianto non risulta ad oggi essere a carico del servizio sanitario nazionale, situazione che porta molte coppie ad essere esposte ad aborti –:
   se non intenda assumere iniziative per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza della diagnosi genetica preimpianto opportunità e dello screening generico preimpianto che potrebbero rappresentare un'opportunità per il risparmio in termini di cure per il servizio sanitario nazionale. (5-11807)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11807

  Ringrazio l'on.le interrogante per l'opportunità che mi viene offerta, in questa sede, di affrontare un tema, quale quello della salute della donna, soprattutto in età fertile, da sempre all'attenzione del Ministero della salute.
  Com’è noto, per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si intende l'insieme di tutti quei trattamenti per la fertilità che determinano il processo riproduttivo. Queste tecniche sono utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, laddove questo non possa riuscire spontaneamente.
  Relativamente alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, mi preme evidenziare che sul tema dell'accesso a tali metodiche si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 96 del 2015: la Consulta ha invitato il legislatore – cito testualmente – ad «introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (...) delle patologie che possano giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (...) – (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) – e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle». La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto opportuno prevedere un riesame periodico delle patologie che possono consentire l'accesso alle tecniche «sulla base della evoluzione tecnico-scientifica», secondo un approccio legislativo che, come sottolineato nella sentenza, caratterizza un numero significativo di ordinamenti europei (come, ad esempio Spagna, Francia, Regno Unito).
  È compito, quindi, del legislatore dare attuazione alla sentenza della Consulta, regolamentando le diagnosi genetiche preimpianto attualmente praticate e condivise dalla comunità scientifica: ciò attraverso una puntuale descrizione delle patologie coinvolte nonché l'individuazione delle strutture pubbliche dedicate all'accertamento di tali patologie, anche al fine del rilascio, da parte delle autorità competenti, dell'autorizzazione ad operare.
  Ad oggi, purtroppo, come noto, non si è avuto nessun intervento da parte del Parlamento: pertanto, non è stato possibile prendere in esame questa tipologia di prestazioni per un eventuale inserimento nei LEA.
  Ciò nonostante, mi preme evidenziare che, attesa la delicatezza e l'importanza della materia da sempre di interesse del Ministero della salute, il dPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto nel nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni di Procreazione medicalmente assistita (PMA). Parimenti, lo stesso nomenclatore include le prestazioni di genetica e le relative condizioni di erogabilità per la genetica medica, la citogenetica, l'oncoematologia, l'immunogenetica e l'anatomia patologica.
  Nello specifico, ritengo doveroso rammentare che nei nuovi LEA la diagnosi pre impianto è stata inclusa per la diagnosi delle malattie che rientrano nei parametri di erogabilità previsti nel decreto medesimo. Tali indagini genetiche, nel rispetto delle condizioni di erogabilità, possono essere effettuate nell'ambito del SSN anche in fase pre-concezionale, per la diagnosi su cellule embrionali in corso di PMA o per la diagnosi prenatale.
  Ricordo, infine, che, come previsto dall'articolo 64, comma 2 del citato dPCM, il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del decreto per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenas e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
  Ritengo, pertanto, di poter rassicurare l'On.le interrogante che il citato decreto per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, in fase di ultimazione da parte dei competenti uffici del Ministero della salute, sarà definito a breve, al fine di consentire ai cittadini interessati l'accesso alle prestazioni incluse nel nuovo nomenclatore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale