ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11753

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 827 del 05/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/07/2017
Stato iter:
06/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/07/2017
Resoconto DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2017
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 06/07/2017
Resoconto DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/07/2017

SVOLTO IL 06/07/2017

CONCLUSO IL 06/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11753
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Mercoledì 5 luglio 2017, seduta n. 827

   DE ROSA, BUSTO, DAGA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel 2013 la regione Lombardia ha autorizzato lo svolgimento dei lavori straordinari di manutenzione presso l'inceneritore Silla II, ubicato nel comune di Milano (zona S. Siro QT8-Gallaratese), per accrescere la sua potenza termica nominale complessiva a 212,6 megawatt;  
   stando al gestore l'impianto è stato autorizzato con procedure di emergenza e in sede di autorizzazione integrata ambientale è stato prodotto uno studio di impatto ambientale come indicato dalla regione (http://www.a2aambiente.eu);
   tale indicazione dà conto, all'evidenza, della mancanza, ab origine e nel prosieguo, di una valutazione d'impatto ambientale dell'installazione nonché della produzione di uno studio di impatto ambientale in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale nel lontano 2006 (lo studio è del 2005), peraltro mai aggiornato;
   non risultano chiare agli interroganti le ragioni in base a cui né i commissari di Governo pro tempore nelle more dell'emergenza rifiuti, né la regione Lombardia abbiano ravvisato la necessità di una valutazione di impatto ambientale, anche cessato il periodo di emergenza, a fortiori alla luce degli interventi di manutenzione straordinaria compiuti e da compiere sull'inceneritore destinati ad aumentarne la capacità termica con inevitabili impatti sulle matrici ambientali;
   secondo le norme vigenti per gli impianti di incenerimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno occorre la procedura di valutazione di impatto ambientale;
   l'assenza di una procedura di valutazione di impatto ambientale ha comportato la mancanza di una consultazione pubblica e di una ponderata decisione finale dell'autorità competente sull'opera, così come sulle successive modifiche sostanziali ad essa apportate;
   la vicenda dell'inceneritore Silla II potrebbe rivelarsi analoga a quella dell'inceneritore di Brescia (inceneritore ASM), dove la mancanza di valutazione di impatto ambientale (che pare una costante per questo tipo di impianti) ha portato alla messa in mora e condanna per l'Italia da parte della Corte di giustizia della Unione europea, causa C-255/05, sentenza 9 luglio 2007 –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per evitare di esporre l'Italia a una eventuale procedura di infrazione, con le relative sanzioni, per mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la valutazione di impatto ambientale, per l'impianto di incenerimento Silla II, con particolare riferimento al rispetto della direttiva 2011/92/UE, come emendata dalla direttiva 2014/52/UE, e delle direttive 2008/98/CE e 2000/70/CE. (5-11753)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-11753

  Con riferimento alle questioni poste, sulla base delle informazioni fornite dalla competente regione Lombardia, si fa presente che l'impianto in questione è stato autorizzato all'esercizio dalla provincia di Milano nel 2001 limitatamente ad un quantitativo massimo di rifiuti urbani pari a 900 t/giorno. Con decreto n. 11252 del 2004 la Regione ha autorizzato un incremento della potenzialità di trattamento dell'impianto sino a complessive 1.450 t/giorno solo dopo aver espletato la valutazione tecnica per l'assoggettabilità a V.I.A. regionale relativamente alla messa a regime della piena potenzialità richiesta da A.M.S.A S.p.A.
  La regione ha precisato che tale decreto è stato adottato sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1999 e dalla legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 e la procedura è stata svolta secondo il metodo approvato con decreto del direttore generale del 27 marzo 2000 n. 7658, sulla base dei dati agli atti regionali contenuti nella documentazione che compone lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società AMSA per la realizzazione dell'impianto. L'Amministrazione regionale ha rilevato, altresì, che l'analisi espletata con tale metodo ha verificato la sussistenza di valori di impatto globale complessivo inferiori al valore limite previsto dalla normativa.
  Successivamente, con decreto del 2005 la regione Lombardia ha integrato l'autorizzazione abilitando l'impianto alla potenzialità tecnica nominale pari a 184,6 MW, prevedendo il limite massimo quantitativo di 450.000 tonnellate all'anno, imponendo ulteriori prescrizioni tecniche di adeguamento dell'impianto.
  Sempre secondo quanto riferito dalla regione, nel 2013 l'azienda ha richiesto una variante non sostanziale consistente nella manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione dell'impianto di teleriscaldamento asservito al termovalorizzatore, con sostituzione della turbina/turbogruppo. Trattandosi di variante non sostanziale ai sensi della normativa vigente in materia, non comportando alcun aumento di potenzialità, la modifica è stata concessa con esclusione della necessità di verifica di assoggettabilità alla VIA.
  Ad ogni modo, il Ministero continuerà a tenersi informato, approfondirà la questione e darà mandato ad ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale a rete, di svolgere una valutazione sullo stato ambientale nel contesto territoriale di riferimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

studio d'impatto

incenerimento dei rifiuti