ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11739

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 827 del 05/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2017
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/07/2017
Stato iter:
20/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/07/2017
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/07/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/07/2017

DISCUSSIONE IL 20/07/2017

SVOLTO IL 20/07/2017

CONCLUSO IL 20/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11739
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo presentato
Mercoledì 5 luglio 2017
modificato
Martedì 11 luglio 2017, seduta n. 831

   GNECCHI, ARLOTTI, DAMIANO, GARAVINI, FEDI, PORTA, FARINA GIANNI, LA MARCA, INCERTI, DI SALVO, MAESTRI PATRIZIA, CASELLATO, SANNA GIOVANNA, GIACOBBE, BOCCUZZI, BARUFFI, ALBANELLA, GRIBAUDO, SIMONI, ROTTA, FABBRI, CASATI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   come è noto le leggi in materia previdenziale approvate dal Parlamento, sono seguite da decreti attuativi, quando previsti, e da disposizioni applicative emanate dall'Inps;
   suddetti atti spesso travalicano la volontà espressa dal legislatore introducendo dei vincoli, dei particolari requisiti di accesso o delle interpretazioni, non previsti dalla norma primaria approvata dal Parlamento e sono ormai numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati per segnalare l'emanazione di disposizioni applicative non coerenti con la norma primaria;
   nello specifico si intende segnalare quanto segue:
    a) a giudizio degli interroganti è da considerarsi non coerente con la ratio della legge, l'esclusione dei contributi previdenziali pagati per lavoro effettuato all'estero (punto 2.1 della circolare Inps n. 100/2017) dal conteggio dei 30/36 anni di contribuzione necessari per poter accedere all’«APE Social» di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;
    b) nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, all'articolo 2, comma 1, si afferma che possono usufruire dell’«APE Social» «i soggetti iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata, che abbiano cessato l'attività lavorativa (...) e che come successivamente si afferma alla lettera a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Nel paragrafo sopra riportato la congiunzione «ed» obbliga al fatto che le due condizioni (essere in stato di disoccupazione ed aver concluso la prestazione di sostegno al reddito da almeno 3 mesi), siano entrambe verificate: questa congiunzione, non presente nel comma 179 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 istitutivo dell’«APE Social», causa l'esclusione dall'APE medesima dei lavoratori che non hanno potuto usufruire di alcun intervento e non avevano diritto ad alcun intervento di sostegno al reddito (si pensi per esempio ai lavoratori dipendenti che per i motivi più vari non hanno potuto fare domanda per la prestazione di sostegno al reddito entro il 68o giorno dal licenziamento o che addirittura non ne avevano diritto);
    c) rispetto all'accesso all'ottava salvaguardia, nonostante sulla ricevuta di presentazione della relativa domanda trasmessa per via informatica sia esplicitamente dichiarato che «La domanda di pensione presentata è da considerarsi anche come domanda di autorizzazione ai versamenti volontari» (rilevabile dal sito dell'INPS), vengono sistematicamente respinte dalla direzione centrale dell'INPS le domande di salvaguardia presentate da soggetti mobilitati (all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge n. 232 del 2016) se non erano già stati precedentemente autorizzati o non avevano fatto richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il 2 marzo 2017 (termine per la presentazione della domanda di 8a salvaguardia) –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere le iniziative di competenza per dirimere le problematiche segnalate e promuovere dei tavoli tecnici con gli esperti del settore (istituti previdenziali e patronati), per rispondere alle legittime aspettative di lavoratori e lavoratrici conseguenti alle norme approvate e rimesse in discussione dalle circolari applicative. (5-11739)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11739

  Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulle circolari dell'INPS in materia di APE sociale e ottava salvaguardia.
  L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.
  Con riferimento, invece, al secondo quesito preciso che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di APE sociale predisposto dal Governo e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere prevedeva, nella sua formulazione originaria, un ampliamento dei soggetti che potevano beneficiare dell'APE sociale. In particolare l'articolo 2 stabiliva che potessero beneficiare dell'APE anche coloro che non avevano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti purché si trovassero da almeno tre mesi in condizione di disoccupazione. Il Consiglio di Stato, pur condividendo sul piano dell'opportunità tale ampliamento, ha ritenuto illegittima tale previsione ritenendola difforme rispetto alla formulazione della disposizione di rango primario dettata dal comma 179 della legge di Bilancio per il 2017. Il Governo per ottemperare a tale specifico rilievo mosso dal Consiglio di Stato ha conseguentemente modificato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri escludendo di fatto l'ampliamento previsto nello schema originario.
  Relativamente all'ultimo quesito della presente interrogazione, in cui si fa riferimento alla problematica relativa ai lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si rappresenta quanto segue.
  Con circolare n. 11 del 2017 l'INPS specificava che la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere inoltrata entro il 2 marzo 2017, ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. Tuttavia l'INPS, con successiva disposizione interna, ha precisato alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della demanda di certificazione del diritto alla salvaguardia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione di disoccupazione

cessazione d'impiego

disoccupazione