Legislatura: 17Seduta di annuncio: 823 del 29/06/2017
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2017
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 29/06/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2017
CENNI, TERROSI, CARRA, LUCIANO AGOSTINI e FIORIO. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
con la legge n. 194 del 2015 sono state introdotte «Disposizioni per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
il provvedimento stabilisce i princìpi e definisce gli strumenti normativi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica;
il Governo ha sostenuto con forza la legge sulla biodiversità approvata proprio nell'anno dell'Expo di Milano; esponenti dell'Esecutivo hanno definito tale provvedimento uno strumento imprescindibile «per la valorizzazione della ricchezza agricola dell'Italia», rimarcando che il nostro Paese vanta «un patrimonio unico per biodiversità che dobbiamo salvaguardare e promuovere in tutta la sua specificità»;
norme significative presenti nel provvedimento non sono state però ancora completamente applicate;
la legge n. 194 del 2015 prevede, infatti, l'emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativi in particolare:
1) alle modalità di organizzazione e di funzionamento del «Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare» (all'articolo 8);
2) alle modalità di funzionamento del «Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» (all'articolo 10);
3) al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (all'articolo 16);
4) alle modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (all'articolo 17);
5) alle modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (all'articolo 17);
ad oggi è stato emanato soltanto il decreto ministeriale relativo all'articolo 10 (decreto ministeriale 9 febbraio 2017) sulle modalità del «Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», (con una dotazione di 500 mila euro in conto competenza a partire dal 2015) che prevede, all'articolo 4, la realizzazione di progetti per il settore;
per quanto riguarda l'articolo 8, invece del decreto ministeriale previsto, è stato emanato un decreto dirigenziale (decreto del capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 28 luglio 2016, n. 19940);
sempre per ciò che concerne l'articolo 8 non è stata trasmessa al Parlamento la relazione annuale sull'attività del Comitato permanente per la biodiversità;
la legge in questione disciplina inoltre l'istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (agli articoli 14 e 15) che prevede l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e seminari (anche nelle scuole) dedicati ai valori universali della biodiversità agricola ed alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente;
nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono, ad oggi, notizie relative alle iniziative tenute o previste in attuazione dei sopracitati articoli 14 e 15 della legge;
la legge dispone inoltre il ruolo attivo delle regioni ed in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli «agricoltori custodi» e la conservazione « in situ» (all'articolo 6, comma 2);
l'articolo 16 della legge prevede poi che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria includa interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare;
nella legge di stabilità 2016, sono stati stanziati 21 milioni di euro finalizzati alla ricerca in agricoltura –:
quale sia lo stato di attuazione della legge n. 194 del 2015;
quando verranno emanati i decreti ministeriali previsti dalla suddetta legge;
quando verrà trasmessa al Parlamento la relazione annuale sulle attività del «Comitato permanente per la biodiversità» e se risulti che le regioni abbiano attivato le modalità per la conservazione « in situ»;
se i citati finanziamenti della legge di stabilità 2016 siano stati utilizzati anche per le finalità di cui all'articolo 16 della legge n. 194 del 2015. (5-11708)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sviluppo rurale
salvaguardia delle risorse
politica agricola comune