ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11670

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 821 del 27/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 27/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2017
Stato iter:
28/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/06/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/06/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2017

SVOLTO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11670
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Martedì 27 giugno 2017, seduta n. 821

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi mesi alcune interpretazioni da parte delle autorità competenti (Spresal e direzioni territoriali del lavoro) in merito ai controlli nei cantieri ha creato, nel territorio biellese, una problematica piuttosto rilevante per le microimprese artigiane;
   la questione scaturisce dalla considerazione della figura del titolare di impresa artigiana nell'ambito dei cantieri edili e dall'idea falsata che la presenza in tali cantieri di titolari di impresa artigiana senza dipendenti sia in realtà un tentativo di «camuffamento di lavoratori di fatto dipendenti»;
   ne consegue che tale interpretazione ostacola, di fatto, la possibilità di appaltare lavori a coloro che rientrano nella fattispecie di imprese artigiane, proprio perché gli stessi non hanno nella propria organizzazione aziendale lavoratori subordinati alle proprie dipendenze;
   invero, equiparare tali figure a quella dei lavoratori autonomi non è corretto, perché secondo le norme civilistiche il lavoratore autonomo non è un'impresa, mentre l'impresa artigiana è a tutti gli effetti un'impresa, sia pure senza dipendenti (L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva (...). L'esercizio di impresa artigiana può essere svolto in forma societaria anche sotto forma di consorzi e cooperative, o dal singolo imprenditore mediante ditta individuale o (...));
   peraltro sembrerebbero emergere talune contestazioni basate non già sul diritto bensì su valutazioni soggettive degli ispettori in modo del tutto presuntivo, generando l'automatico obbligo di avviare adempimenti impossibili in riferimento alla normativa sulla sicurezza nei cantieri di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
   il persistere in tale interpretazione ostativa e restrittiva pone una rilevante quantità di micro imprese artigiane del biellese in una situazione marginale e di esclusione dal mercato;
   l'interrogante, peraltro, è a conoscenza della realtà biellese in quanto rappresentante di quel territorio, ma nulla esclude che la problematica investa anche altre regioni;
   è indubbia, dunque, la necessità di fare chiarezza garantendo al contempo la sicurezza nei cantieri e la tutela delle piccolissime imprese artigiane che operano nel comparto del «sistema casa» –:
   se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro interrogato intenda adottare con urgenza per risolvere la problematica di cui in premessa, come ad esempio emanare delle «linee guida interpretative univoche», che sappiano coniugare le regole civilistiche sottese ai contratti di appalto con gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (5-11670)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11670

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti concernente i controlli in materia di sicurezza svolti nei cantieri edili, faccio presente che con circolare n. 16 del 4 luglio 2012, la ex Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze di coordinamento, ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni di carattere prettamente operativo circa l'attività in cantiere dei lavoratori autonomi.
  Tali istruzioni attengono principalmente all'attività ispettiva nell'ambito del settore edile nel quale, sempre più di frequente, si rinvengono lavoratori autonomi che, di fatto, operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavoro, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.
  A tal fine, la circolare precisa che in astratto non sussiste inconciliabilità, in capo allo stesso lavoratore autonomo, dello status di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore tout court ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cassazione civile Sezioni Unite n. 3240/2012).
  Tale astratta compatibilità deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel singolo caso, dal momento che l'esatta qualificazione nell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere può correttamente essere determinata in fase contrattuale, con la natura dell'opera da realizzare, con i relativi tempi di realizzazione e le attrezzature necessarie, per definire in concreto se si renda necessario un contratto d'opera oppure un contratto d'appalto/sub-appalto.
  Pertanto, in tali circostanze, la citata circolare indica quali elementi significativi, ai fini della discriminazione, il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire, dovendosi constatare, dall'esame della documentazione, se risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e se la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili.
  Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione oggetto di accertamento, la circolare evidenzia una serie di indici presuntivi per verificare la genuinità o meno del rapporto autonomo nel quadro della ricostruzione operata in sede di vigilanza, sempre che non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali, e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza.
  Nelle casistiche specificamente elencate nella citata circolare, oltre che nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera a lavoratori autonomi sia pure iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per i quali si riscontra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il personale ispettivo è tenuto a riqualificare in lavoro subordinato le prestazioni di lavoro autonomo.
  Dal disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni deriva, conseguentemente, la contestazione, nei confronti del soggetto utilizzatore, anche degli illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori, mediante apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994.
  Da ultimo, segnalo che l'ASL di Biella, espressamente interpellata al riguardo, ha reso noto che in relazione alle problematiche sollevate nel presente atto, partecipa a un Tavolo interassociativo in collaborazione con i rappresentanti sindacali e con la partecipazione dell'ispettorato del lavoro di Biella che ha prodotto un documento contenente le indicazioni del coordinamento tecnico delle Regioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. L'ASL di Biella ha manifestato, inoltre, la disponibilità alla condivisione di ulteriori linee interpretative univoche come utile strumento di lavoro per un'interpretazione univoca della vigente normativa di riferimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa artigiana

sicurezza del lavoro

lavoro autonomo