ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11668

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 821 del 27/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 27/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2017
Stato iter:
28/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/06/2017
Resoconto MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
 
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/06/2017
Resoconto MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2017

SVOLTO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11668
presentato da
MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco
testo di
Martedì 27 giugno 2017, seduta n. 821

   MOTTOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 1 comma 195 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo per gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24;
   sono state emanate dall'Inps con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 le disposizioni applicative limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre per quanto riguarda gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la stessa circolare nella premesse recita: «Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali»;
   al punto 3 della richiamata circolare, viene altresì chiarito dall'Istituto che: «In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni»;
   ad oggi nulla è dato sapere sulla tempistica per l'emanazione delle ulteriori istruzioni per l'esercizio dell'istituto del cumulo da parte degli iscritti alle casse professionali –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di assumere urgentemente iniziative affinché gli enti di previdenza pubblici e privati procedano ad emanare le disposizioni applicative della norma richiamata in premessa, approvata con la legge di bilancio 2017. (5-11668)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11668

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Mottola, preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costitutivi ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività richiedono un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.
  All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (circolare n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In particolare, la circolare modifica le indicazioni rese precedentemente dall'istituto con la circolare 120/2013 in materia di cumulo tra gestioni pubbliche.
  In tale circolare l'INPS ha specificato che «Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse di previdenza.».
  Dunque la questione, che è particolarmente complessa in quanto coinvolge altri enti, è all'esame del Ministero e dell'INPS che adotterà nel più breve tempo possibile la preannunciata circolare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione obbligatoria

salariato